Cambia la Legge sulla cartolarizzazione dei crediti

Fabio Fiorucci
18 Luglio 2017

Con le recenti "Note di stabilità finanziaria e vigilanza" (luglio 2017, n. 10), la Banca d'Italia ha messo in evidenza le novità in materia di cartolarizzazione dei crediti introdotte dall'art. 60-sexies della L. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017.

Con le recenti "Note di stabilità finanziaria e vigilanza" (luglio 2017, n. 10), la Banca d'Italia ha messo in evidenza le novità in materia di cartolarizzazione dei crediti introdotte dall'art. 60-sexies della L. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017.

Le modifiche alla L. n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti perseguono il dichiarato obiettivo di promuovere la cartolarizzazione dei c.d. Non Performing Loans (NPL). In particolare, gli Special Purpose Vehicle (SPV) che acquistano e cartolarizzano NPL potranno

a) concedere nuova finanza e acquisire partecipazioni in un ottica di ristrutturazione della posizione del debitore nonché

b) acquisire e gestire gli immobili cauzionali (anche partecipando alle aste immobiliari).

Sono altresì previste semplificazioni delle procedure per la cessione dei crediti dall'ente che li ha originati agli SPV; a tale riguardo "le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ... aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta".

Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U., nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'art. 1264 c.c. (efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto).

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