Bancarotta: per la responsabilità concorrente dei sindaci servono prove stringenti
18 Settembre 2017
Per poter affermare la concorrente responsabilità penale dei sindaci nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrono puntuali elementi sintomatici in forza dei quali l'omesso controllo esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di dolosa partecipazione al disegno criminoso degli amministratori. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 42046 del 15 settembre. Il caso. I componenti del collegio sindacale di una società fallita venivano condannati in secondo grado per avere omesso dolosamente di esercitare la dovuta vigilanza, così cagionando il fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, in concorso con gli amministratori. La sentenza di condanna riformava, sul punto, quella di primo grado, con la quale, invece, i sindaci venivano assolti per non avere commesso il fatto. In particolare, la condanna riguardava un'operazione di prelievo dai conti della società, già in stato di crisi, di un importo ingente a titolo di rimborso di finanziamenti ai soci, finanziamenti che non risultavano da alcuna delibera. La vicenda giungeva, infine, in Cassazione. Gli obblighi motivazionali della sentenza di riforma di un'assoluzione in I grado. In primo luogo, la S.C. osserva come la sentenza di riforma del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena il vizio motivazionale, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione di assoluzione. Sussiste, insomma, un onere di motivazione “rafforzata” in ordine alla responsabilità dei sindaci. Nel caso in esame, al contrario, la Corte d'Appello ha operato un ribaltamento della decisione non supportata da adeguata motivazione rispetto a punti essenziali dei profili di responsabilità penale degli imputati. La responsabilità penale concorrente dei sindaci. In particolare, i giudici avrebbero dovuto chiarire come i sindaci avrebbero potuto impedire l'evento, posto che al momento del controllo loro demandato le operazioni distrattive (il prelievo dell'importo dal patrimonio sociale) erano già state compiute dagli amministratori. Giova ricordare che al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, un aspetto centrale è rappresentato dall'elemento psicologico del reato: i componenti del collegio sindacale concorrono nel delitto di bancarotta commesso dall'amministratore, anche per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti ex artt. 2043 ss. c.c., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione, ma si estendono al contenuto della gestione sociale (Cass. Pen., n. 18985/2016; Cass. pen. n. 14045/2016). Ebbene, vi è responsabilità, a titolo di concorso, se l'omissione del potere di controllo, e il conseguente inadempimento dei poteri doveri di vigilanza, risulti esorbitare dalla dimensione meramente colposa “per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale” (così, Cass. Pen. n. 26399/2014). Nel caso in esame, secondo la S.C. manca una compiuta indagine sul punto e la sentenza d'appello va, dunque, annullata con rinvio. |