Valida la notifica dell’istanza di fallimento all’indirizzo PEC della società cancellata

La Redazione
19 Gennaio 2017

Anche nel caso in cui una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ex art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo PEC della società cancellata: la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica che il procedimento per la dichiarazione di fallimento continui a svolgersi nei confronti della società stessa.

Anche nel caso in cui una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ex art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo PEC della società cancellata: la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica che il procedimento per la dichiarazione di fallimento continui a svolgersi nei confronti della società stessa.

Il caso. La socia e liquidatrice di una s.r.l. proponeva reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società. La Corte d'Appello respingeva il reclamo, considerando valida la notifica dell'istanza di fallimento eseguita dalla cancelleria, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, in quanto nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, l'indirizzo PEC non era stato disattivato. La liquidatrice proponeva, quindi, ricorso per cassazione lamentando, in particolare, che una società cancellata dal registro delle imprese non può più ritenersi fornita di un indirizzo PEC.

La notifica PEC e la cancellazione della società cancellata. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., nel testo novellato dalla L. n. 221/12 (c.d. Decreto Sviluppo bis), il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione vanno notificati all'indirizzo PEC del debitore.

Tale norma rappresenta un regime speciale di notificazione per la dichiarazione di fallimento, che vale anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 10 l. fall., cioè di impresa cessata. Come ormai pacificamente stabilito (si veda la pronuncia della Cassazione, S.U., n. 6070/2013), la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal r.i. implica che il relativo procedimento continui a svolgersi nei confronti della società stessa, in base alla fictio iuris per cui un ente ormai estinto viene ritenuto esistente ai fini del procedimento fallimentare.

Se una società cancellata non perde la propria capacità processuale, allora può valere il citato regime notificatorio previsto dall'art. 15.

In conclusione, la S.C. ribadisce il principio (già affermato nella sentenza n. 17946/16, si veda anche la precedente news, in questo portale) secondo il quale anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato all'indirizzo PEC della società cancellata.

Anche perché, contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la disattivazione dell'indirizzo PEC non costituisce un effetto automatico della cancellazione, ma è conseguenza di un'espressa richiesta di chiusura del contratto, rivolta al gestore della casella PEC.

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