Sindaco dimissionario: il compenso è parametrato all’attività prestata
19 Febbraio 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3190/2016, affronta il tema della determinazione del compenso del sindaco di una società di capitali che abbia presentato le dimissioni dall'incarico prima della scadenza del termine triennale previsto dall'art. 2400 c.c.
La vicenda. L'ex sindaco di una banca agiva in giudizio per l'ottenimento dell'integrale compenso a lui spettante per l'attività esercitata a favore della società nell'anno 2005 e 2006, quando rassegnava le proprie dimissioni. La banca si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del preteso riconoscimento dell'intero compenso per l'esercizio sociale del 2006 a causa della presentazione delle dimissioni nei primi giorni del mese di gennaio. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, ma la decisione veniva rovesciata dalla sentenza d'appello che riteneva indispensabile un collegamento tra il compenso spettante al sindaco e l'effettiva durata dell'incarico, normativamente fissata in tre esercizi.
Il valore probatorio delle risultanze di bilancio. Il primo motivo del ricorso con cui l'ex sindaco ricorre in Cassazione, fa leva sulla circostanza per cui il bilancio relativo all'esercizio sociale 2005, approvato dall'assemblea nel maggio 2006, indicava come compenso l'intero importo da lui preteso. La S.C. evidenzia come la censura risulti infondata alla luce del principio affermato dalla medesima Corte con la sentenza n. 6547/2013 secondo cui il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato assume valore probatorio ex art. 2709 c.c. in ordine ai debiti della società, ferma restando la libera valutazione del giudice di merito alla stregua di ogni altro atto di causa. Conseguentemente, il fatto che la nota integrativa indichi l'intero importo del compenso spettante al sindaco diviene irrilevante a fronte della non integrale esecuzione delle prestazioni per le quali tale corrispettivo era previsto.
La durata triennale dell'incarico. Con ulteriore doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2400 c.c. in quanto l'emolumento a lui spettante avrebbe dovuto essere commisurato all'intera durata dell'esercizio sociale, senza alcuna influenza delle dimissioni. La censura non trova accoglimento da parte dei Giudici di legittimità che, richiamando il primo comma della norma citata, sottolineano come la scadenza dell'incarico sindacale non coincida con la fine dell'anno solare relativo al terzo esercizio sociale, bensì con il momento dell'approvazione del bilancio relativo a quell'esercizio. La motivazione della Corte d'appello risulta dunque immune da vizi nella parte in cui riconosce una decurtazione del compenso a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco prima della scadenza naturale dell'incarico. Di conseguenza, escludendo il diritto del sindaco alla remunerazione prevista per l'intero esercizio 2006, la misura del compenso dovuto per l'attività effettivamente prestata è stata legittimamente parametrata all'attività effettivamente prestata in quel periodo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |