Società estinta: legittimazione dei soci anche senza attivo di liquidazione

La Redazione
19 Giugno 2017

In caso di estinzione della società, i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo all'ente, ma non definiti all'esito della liquidazione; l'effettiva liquidazione dell'attivo non costituisce, però, presupposto della legittimazione ad causam del socio.

In caso di estinzione della società, i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo all'ente, ma non definiti all'esito della liquidazione; l'effettiva liquidazione dell'attivo non costituisce, però, presupposto della legittimazione ad causam del socio.

È il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 15035 del 16 giugno.

Il caso. Nel corso di una controversia con il Fisco, avente ad oggetto avvisi di accertamento emessi per il recupero, a fini Irpef, Ipreg, Irap e Iva, di ricavi non dichiarati, la società veniva cancellata dal registro delle imprese. L'ex socio della società estinta impugnava per cassazione la sentenza con cui la CTR aveva confermato gli accertamenti; l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione in capo al ricorrente.

L'estinzione della società e la successione dei soci. Costituisce principio pacifico quello secondo cui, ai sensi dell'art. 2495 c.c., a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali: così, Cass. S.U. n. 6070/2013.

La legittimazione dei soci e la liquidazione dell'attivo: un revirement della Cassazione? Appare più controverso il limite alla legittimazione dei soci a proseguire un giudizio instaurato nei confronti della società: dopo la citata pronuncia a Sezioni Unite, la giurisprudenza aveva ritenuto che l'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo, oltre a costituire fondamento sostanziale e misura della responsabilità dei soci, rappresentasse anche un limite alla legittimazione processuale del socio: in caso di assenza di attivo di liquidazione, si avrebbe anche una mancanza di legittimazione, attiva e passiva, in capo ai soci, con la conseguente impossibilità, sotto il profilo tributario, di proporre ricorsi o proseguirli (Cass. n. 23916/2016; Cass. n. 13259/2015).

Più di recente, tuttavia, la Cassazione ha superato questo convincimento, non ritenendolo in linea con il principio, sopra citato, che individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, “indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione” (Cass. n. 9094/2017, in questo portale).

L'effettiva liquidazione dell'attivo, insomma, non può ritenersi un presupposto dell'assunzione, in capo al socio e della sua legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo, ex art. 110 c.p.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.