Sospensione cautelare della delibera di aumento del capitale socialeFonte: Trib. Milano , 23 marzo 2016
19 Luglio 2016
La sospensione prevista dall'art. 2378, comma 3, c.c. risponde alla ratio di evirare che il diritto o l'interesse di chi agisce impugnando una deliberazione assembleare possa subire gravi pregiudizi nelle more del procedimento d'impugnazione della stessa.
In tal senso assume rilevanza anche l'interesse di proteggere la società dal pericolo che la delibera impugnata venga prima eseguita e subito dopo annullata.
Ne consegue che, ai fini della cautela provvisoria, non vi è distinzione tra esecuzione ed efficacia della stessa, dovendo l'atto risultare semplicemente suscettibile di produrre ulteriori effetti rispetto all'organizzazione sociale. (Nel caso di specie, il Tribunale sospende la delibera con cui veniva deciso l'aumento del capitale sociale, già effettuato dai soci tramite il versamento dell'importo corrispondente).
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