Confisca sui beni dell’amministratore già condannato alla reclusione: non c’è bis in idem

La Redazione
19 Luglio 2017

Non viola il principio di ne bis in idem la confisca per equivalente disposta sui beni dell'amministratore, una volta che sia stato impossibile eseguirla sui beni della società, anche se il manager sia stato già condannato alla reclusione per il medesimo reato.

Non viola il principio di ne bis in idem la confisca per equivalente disposta sui beni dell'amministratore, una volta che sia stato impossibile eseguirla sui beni della società, anche se il manager sia stato già condannato alla reclusione per il medesimo reato.

È il principio affermato dalla Cassazione Penale, con la sentenza n. 35156 depositata il 18 luglio.

Il caso. Il presidente del c.d.a. di una società veniva condannato alla reclusione per i reati tributari di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 74/2000. Successivamente il Tribunale disponeva la confisca del profitto del reato, per equivalente sui beni dell'imputato, in caso di impossibilità di esecuzione sui beni della società.

L'amministratore proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione del principio di ne bis in idem sostanziale, a causa della duplicità delle sanzioni inflitte per il medesimo fatto (pena detentiva della reclusione e pena pecuniaria della confisca).

Ne bis in idem e identità del soggetto sanzionato. La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso, evidenziando come nel caso in esame la confisca, conseguente alle violazioni tributarie commesse dal ricorrente, sia stata disposta in via diretta sui beni della società e non dell'amministratore, e solo in via sussidiaria sui beni di quest'ultimo: difetta, dunque, il connotato dell'identità del soggetto sanzionato e non può parlarsi di doppia sanzione.

Il doppio binario sanzionatorio. Nello stesso senso si è pronunciata, peraltro, anche la Corte di Giustizia UE (sentenza C-217/15) la quale ha affermato che l'art. 50 CEDU non osta ad una normativa nazionale, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento Iva dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, sottolineando che, per potersi applicare il divieto di bis in idem occorre che sia la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia sanzione per uno stesso fatto: nel caso di specie, infatti, la confisca è stata disposta nei confronti della persona giuridica e solo in caso di esito infruttuoso dell'esecuzione, nella forma della confisca di valore sui beni dell'imputato.

La stretta connessione tra sanzione penale e tributaria. In tema di doppio binario sanzionatorio la S.C. richiama il recente arresto della Corte EDU (sentenza 15 novembre 2016), secondo cui “l'art. 4, prot. 7, CEDU, non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (come l'evasione fiscale) che si articoli – nella cornice di un approccio unitario e coerente – attraverso procedimenti distinti, purchè le plurime risposte sanzionatorie non comportino un sacrificio eccessivo per l'interessato”. Ciò che viene valorizzato è il criterio della “sufficiently close connection in substance and time” tra i procedimenti sanzionatori penale e tributario.

Alla luce di tali principi, nel caso di specie la S.C. esclude la configurabilità della violazione del ne bis in idem, in quanto l'applicazione della pena detentiva e della confisca per equivalente è avvenuta in un unico processo e contestualmente, con finalità differenti e considerando diversi profili della condotta.

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