Deducibili i costi dei mezzi dati in comodato ad altra società che svolge in esclusiva attività di distribuzione
19 Agosto 2015
Una s.r.l. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale l'avviso di accertamento pervenutole e con il quale era stato rideterminato il reddito imponibile disconoscendo la deduzione di costi sostenuti dalla contribuente per carburanti, manutenzione, ammortamento, autostrada ecc. relativi ad automezzi di proprietà e dati in comodato ad altro soggetto per la distribuzione di propri prodotti. La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello l'Agenzia delle Entrate: in sede di gravame la pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale e così l'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.
L'Ufficio c ensurava la sentenza impugnata per violazione dell' art. 75, comma 5, TUIR, sostenendo che i costi in discussione non fossero deducibili per mancanza di “inerenza”, in ragione della pacifica circostanza che gli automezzi con i quali venivano trasportati i prodotti della contribuente erano stati concessi in comodato a diversa società che curava la distribuzione, rendendo tali mezzi beni strumentali rispetto all'attività della società distributrice e non della contribuente.
Come afferma la Suprema Corte nella sentenza n. 16730, depositata il 12 agosto 2015, il principio di inerenza, richiamato dall'art. 75, comma 5 (ora art. 109, comma 5 ), secondo cui il reddito tassabile deve essere tenuto al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, è una regola di portata generale: tale principio lascia all'interprete la verifica della effettiva inerenza delle spese al processo produttivo e nel tempo ha portato il concetto di inerenza ad allargarsi fino a comprendere anche le spese non strettamente e direttamente produttive (le quali però, al giorno d'oggi, sono unanimamente ritenute fondamentali per la produzione).
Oltre a ciò, la Cassazione ha ricordato come abbia già avuto modo di riconoscere la possibilità di ammortamento di beni concessi in comodato, quando gli stessi “concorrano alla realizzazione del programma economico dell'impresa”, comprendendo nella regola della inerenza tutte le spese potenzialmente correlate alla produzione. Pertanto, ha ritenuto la Corte, laddove vi sia l'esternalizzazione del servizio di distribuzione dei prodotti, inserendosi così nel programma economico dell'impresa, i costi per carburanti, manutenzione, ammortamento, autostrada ecc. relativi ai mezzi di proprietà della contribuente, ma concessi in comodato ad altra impresa (che svolga il servizio in esclusiva a favore della contribuente) debbono ritenersi deducibili ai sensi dell'art. 75, comma 5 (ora 109, comma 5). |