Responsabilità dell’amministratore in conflitto di interessi

La Redazione
19 Ottobre 2016

Nelle società di capitali l'amministratore deve rispondere del pregiudizio arrecato all'impresa, derivante da condotte commissive o omissive connotate dal conflitto di interesse: seppure in tema di società a responsabilità limitata non è prevista la disciplina relativa all'obbligo risarcitorio, dettata dall'art. 2391 c.c. per le società per azioni, tale responsabilità risarcitoria deve farsi rientrare nel dettato dell'art. 2476 c.c.

Nelle società di capitali l'amministratore deve rispondere del pregiudizio cagionato all'impresa da proprie condotte commissive o omissive, connotate da un conflitto di interessi: anche se in tema di s.r.l. non è prevista la disciplina relativa all'obbligo risarcitorio, dettata dall'art. 2391 c.c. per le società per azioni, tale responsabilità risarcitoria rientra nel dettato dell'art. 2476 c.c., essendo tenuto l'amministratore a non porre in essere atti conflittuali con l'interesse della società amministrata. Detto obbligo rientra infatti nel contesto del comportamento doveroso imposto dalla legge al fine di preservare il patrimonio sociale.

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