Riserva da accantonamento di utili e aumento del capitale sociale

Maurizio Stella
19 Dicembre 2016

Una riserva formata dall'accantonamento di utili, in presenza di diritti particolari sugli stessi ai sensi dell'art. 2468 c.c., può essere utilizzata per un aumento di capitale gratuito?

Una riserva formata dall'accantonamento di utili, in presenza di diritti particolari sugli stessi ai sensi dell'art. 2468 c.c., può essere utilizzata per un aumento di capitale gratuito?

In esito al quesito posto va osservato che la fattispecie dell'aumento gratuito del capitale sociale per le S.r.l. è disciplinata dall'art. 2481-ter, c.c. che contiene una disposizione analoga a quella delle S.p.a., disciplinata dall'art. 2442, c.c.

In particolare l'art. 2481-ter c.c. dispone che: la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata”.

Dalle lettura della norma, prima facie, dovrebbe ritenersi che l'aumento del capitale gratuito debba necessariamente mantenere la medesima proporzionalità tra i soci, senza poter tenere conto dei diritti particolari dei soci sulla ripartizione degli utili.

Va però detto che il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 155 (in questo portale, con commento di Cornaggia, Diritto all'aumento gratuito più che proporzionale nelle s.r.l.) ha affermato che è legittima la clausola statutaria che attribuisce a uno o più soci, in deroga all'art. 2481-ter comma 2 c.c., il diritto di ottenere in sede di aumento gratuito del capitale sociale un incremento della propria partecipazione in misura più che proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta.

La massima citata osserva che il percorso interpretativo da svolgere passa attraverso l'art. 2468, comma 3, c.c., secondo il quale lo statuto della S.r.l. può prevedere “l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.

Pertanto seguendo l'interpretazione della massima citata è possibile effettuare l'aumento del capitale sociale gratuito in modo più che proporzionale ove tale previsione è contenuta in una clausola dello statuto.

Da ultimo si rileva che il Consiglio Notarile di Milano con la successiva massima n. 159, ha altresì affermato che é legittima, pur in assenza di un'apposita clausola statutaria in tal senso, anche la deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale con assegnazione delle partecipazioni ai soci in misura non proporzionale alle quote di capitale da ciascuno possedute.

In tal caso però la deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di tutti i soci ai quali vengono assegnate partecipazioni non proporzionali alle quote già possedute.

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