Rapporti conflittuali nella gestione dell’azienda e denunzia al Tribunale

La Redazione
10 Febbraio 2017

In presenza di una complessiva negligente irragionevolezza dell'organo gestorio nelle relazioni con il c.d. capitale umano dell'azienda appare legittimo il ricorso alla denunzia al tribunale, ex art. 2409 c.c.

Laddove venga accertata una grave e rilevante situazione di complessivo disagio organizzativo dell'impresa sociale ancora attuale e di per sé apprezzabile in termini di negligenza dell'organo gestorio (in particolare in termini di pregiudizievole dispersione del “capitale umano” dell'impresa sociale) si può procedere alla denunzia al tribunale, ex art. 2409 c.c., al fine di ottenere la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario, per riportare l'azienda sociale in condizioni di operatività adeguata.

Le scelte gestorie, pur insindacabili nel merito, devono comunque essere ricondotte all'altrettanto generale dovere di svolgimento dei compiti gestori “con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico” prescritta dall'art. 2392 c.c., diligenza che deve ricomprendere anche la ponderazione della incidenza di ogni scelta dell'organo amministrativo rispetto alla complessiva situazione dell'impresa, così da evitarsi condotte che, nel loro insieme, portino alla dispersione dei valori aziendali e risultino prive di ragionevolezza strategica quanto al coordinamento dei fattori produttivi, determinando, in sostanza, un declino dell'intero ente.

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