Ricorso abusivo al credito degli amministratori: la responsabilità concorrente delle Banche

La Redazione
20 Febbraio 2017

Nell'ambito di un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una società di persone fallita, ex art. 146 l. fall., gli istituti bancari, che hanno concesso finanziamenti alla società già in stato di insolvenza possono concorrere nel ricorso abusivo al credito degli amministratori della fallita, dando luogo ad una fattispecie di responsabilità extracontrattuale da contratto.

Nell'ambito di un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una società di persone fallita, ex art. 146 l. fall., gli istituti bancari, che hanno concesso finanziamenti alla società già in stato di insolvenza, senza assumere le necessarie informazioni disponibili, possono concorrere con condotte commissive ed omissive, nel ricorso abusivo al credito degli amministratori della fallita, dando luogo ad una fattispecie di responsabilità extracontrattuale da contratto.

A tal fine, non occorre la prova che le Banche fossero consapevoli dello scopo perseguito dagli amministratori, che ad esse si sono rivolti per ottenere gli affidamenti: trattandosi di concorso a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., è sufficiente che le condotte delle Banche siano state connotate da colpa.

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