La bancarotta documentale non può avere ad oggetto il bilancio

La Redazione
20 Marzo 2017

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 l. fall. non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di “libri o altre scritture contabili” previsto dalla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 l. fall. non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di “libri o altre scritture contabili” previsto dalla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall.

Lo ha affermato la Cassazione Penale nella sentenza n. 13072, depositata il 17 marzo.

Il caso. Gli amministratori di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, venivano condannati per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto i libri contabili e le altre scritture in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento d'affari. La sentenza d'appello veniva impugnata per cassazione.

I presupposti della bancarotta documentale e l'irrilevanza del bilancio. Nell'accogliere il ricorso, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui il disordine documentale addebitabile all'imputato deve essere tale da rendere impossibile o comunque da ostacolare l'opera ricostruttiva del movimento degli affare compiuta dal curatore.

Ebbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno addebitato al ricorrente solo la condotta relativa all'adozione di un bilancio non veritiero: manca, in proposito, un'espressa motivazione sull'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato.

Tanto più che, come già affermato in precedenti pronunce di legittimità, il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, dal momento che l'art. 216, comma 1 n. 2) l. fall. nomina solo i “libri” e le “ scritture contabili” (in questi termini: Cass. Pen., n. 47683/2016).

A conferma di tale principio, si rileva come l'art. 2214 c.c., che è la norma che dà contenuto all'art. 216, menziona, tra i libri obbligatori che l'imprenditore deve tenere, al primo comma quello giornale e quello degli inventari; al secondo comma prevede inoltre che vanno tenute e conservate ordinatamente “le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa”.

Non viene menzionato il bilancio, che, in base all'art. 2217 c.c., si pone a chiusura dell'inventario, ed è dunque distinto da quest'ultimo e non può rientrare nel novero dei documenti rilevanti per l'art. 216 l. fall., atteso che il suo scopo è quello di “rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico”.

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