Anche l’amministratore subentrato risponde dell’omesso versamento Iva

La Redazione
20 Aprile 2017

Nel caso di successione nella carica di amministratore di società di capitali, in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per il reato di omesso versamento Iva, dell'amministratore subentrato.

Nel caso di successione nella carica di amministratore di società di capitali, in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per il reato di omesso versamento Iva, dell'amministratore subentrato.

Lo afferma la Cassazione Penale, nella sentenza n. 18834 depositata il 19 aprile.

Il caso. L'amministratore di una s.p.a. impugnava per cassazione la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la condanna per il reato di omesso versamento Iva, di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000. La Corte territoriale non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che il reclamante aveva assunto la carica di amministratore in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione Iva, redatta da altro soggetto, cioè il precedente amministratore.

La responsabilità dell'amministratore. La S.C. rigetta il ricorso, confermando la decisione impugnata, sulla base della documentazione in atti: risulta infatti, non contestato, che il ricorrente era amministratore al momento della scadenza del termine per compiere il versamento; a nulla rileva il fatto che tale dichiarazione era stata materialmente redatta da altro soggetto (il precedente amministratore), infatti l'obbligazione tributaria grava sul soggetto in carica al momento del termine ultimo per il relativo versamento.

Confermando un orientamento di legittimità consolidato (Cass. Pen. n. 34927/2015; Cass. Pen. n. 39687/2014) la Cassazione afferma che, qualora due soggetti si succedano nella carica di amministratore di società, in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione Iva ma precedente alla scadenza del termine fissato per l'adempimento del relativo obbligo di versamento, anche il nuovo amministratore risponde del reato di cui all'art. 10-ter, specie nel caso in cui il debito non risulti remoto e/o occulto, perché chiaramente esposto nella dichiarazione Iva.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.