Risposta a quesito sull’esenzione Opa per acquisto di partecipazione a seguito di scissione

20 Luglio 2017

La Commissione, con delibera 20025 del 7 giugno 2017, in risposta ad un quesito, ha chiarito che l'acquisto di concerto di una partecipazione in Unipol Gruppo Finanziario (Ugf) Spa che si realizzerà in conseguenza della scissione di altra società, da parte dei soggetti che sottoscriveranno un patto parasociale, non comporta un obbligo di offerta pubblica di acquisto (Opa).

La Commissione, con delibera 20025 del 7 giugno 2017, in risposta ad un quesito, ha chiarito che l'acquisto di concerto di una partecipazione in Unipol Gruppo Finanziario (Ugf) Spa e, in via indiretta, in Unipol Sai Spa, che si realizzerà in conseguenza della scissione di Finsoe Spa da parte dei soggetti che sottoscriveranno un patto parasociale con oggetto azioni Ugf, tale da determinare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106, comma 1, e 109, comma 1, del Tuf, il superamento delle soglie di cui all'art, 106, commi 1 e 1-bis, del Tuf stesso, non comporta un obbligo di offerta pubblica di acquisto (Opa).

La Consob ha infatti ritenuto, in base alla situazione attuale e alle informazioni disponibili in relazione al contenuto del patto parasociale e alle disposizioni ivi previste in tema di assetti di governance interni al patto, fatta salva ogni diversa valutazione circa eventuali ulteriori elementi rilevabili anche dalla condotta concreta delle parti, che la suddetta operazione possa qualificarsi neutra per gli azionisti di minoranza di Ugf con riguardo agli assetti di controllo ed ai meccanismi di governance della società quotata.

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