Doppia condanna per bancarotta: non c’è bis in idem anche se il bene distratto è lo stesso

La Redazione
20 Settembre 2017

Non viola il principio del ne bis in idem una doppia condanna del medesimo soggetto per reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, anche la distrazione riguarda lo stesso bene materiale, ove le condotte si siano differenziate sia sul piano temporale che riguardo al pregiudizio arrecato a distinte masse creditizie di due diverse società.

Non viola il principio del ne bis in idem una doppia condanna del medesimo soggetto per reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, anche la distrazione riguarda lo stesso bene materiale, ove le condotte si siano differenziate sia sul piano temporale che riguardo al pregiudizio arrecato a distinte masse creditizie di due diverse società.

È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 42834 depositata lo scorso 19 settembre.

Il caso. L'amministratore e rappresentante di una società veniva sottoposto a due distinti procedimenti penali, e condannato in entrambi, per fatti di bancarotta relativi alla distrazione di un marchio d'impresa. Richiedeva la revoca della seconda condanna, in applicazione del principio di ne bis in idem, ma il giudice d'appello respingeva la richiesta, rilevando che i fatti di reati di cui alle due condanne non erano coincidenti. L'imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

I confini del ne bis in idem. La S.C. richiama un orientamento ormai consolidato ai sensi del quale l'applicazione del divieto di bis in idem richiede, ex artt. 649 e 669 c.p.p., l'identità del fatto, locuzione che viene ormai costantemente in tesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riferimento alle circostanze di tempo, luogo e persona (Cass. Pen., S.U., n. 34655/2005).

Distrazione dello stesso marchio, ma in anni diverso, con pregiudizio a due società. Pertanto, nel caso in esame, come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata, deve escludersi la perfetta identità e sovrapponibilità delle condotte di bancarotta, sebbene gli addebiti avessero riguardato lo stesso bene materiale, cioè un marchio di impresa, se le condotte risultano diverse sotto il profilo temporale e dei patrimoni impoveriti mediante distinte operazioni di cessione del marchio stesso. In particolare, risulta accertata la diversità delle società fallite e dei patrimoni depauperati mediante le due distinte condotte distrattive, la diversità delle masse di creditori danneggiati e il compimento delle condotte in tempi distanziati di anni.

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