Il sindaco “supplente” non può sostituire quello di nomina pubblica
20 Ottobre 2015
Con la sentenza n. 20831/2015, depositata il 15 ottobre, la Corte di Cassazione esclude l'applicabilità del meccanismo di subentro del sindaco supplente di cui all'art. 2401 c.c. alle società partecipate o controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
Il caso. La Corte d'appello di Trieste, confermando la sentenza di prime cure impugnata dal sindaco - di nomina privata - di una di una società per azioni controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall'ANAS e dal Ministero del Tesoro, precisava che il meccanismo del subentro del sindaco supplente non può trovare applicazione con riferimento ad un sindaco di nomina pubblica, ritenendo che in caso di decadenza egli resti in carica in via provvisoria fino alla nomina di un nuovo sindaco da parte dell'ente pubblico controllante. La sentenza viene impugnata dinanzi alla Corte di legittimità dal sindaco appellante che ne chiede la cassazione per la violazione delle norme civilistiche in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nell'aver ritenuto che la decadenza o ineleggibilità di un sindaco effettivo di nomina pubblica non ammetta il subentro del sindaco supplente più anziano di nomina privata, consentendo invece la prorogatio del sindaco di nomina pubblica.
La società quale organismo di diritto pubblico. La Corte di Cassazione affronta, in primo luogo, la questione relativa alla natura della società in causa e alla disciplina applicabile. Determinante risulta a tal fine la sentenza n. 6408/2004 delle Sezioni Unite, che, con riferimento alla disciplina in materia di appalti di servizi pubblici di cui alla direttiva 92/50/CEE, attuata nel nostro ordinamento dal d.lgs. 157/1995, ha affermato la possibilità di riconoscere la natura di organismo di diritto pubblico in capo alla società che sia stata istituita per soddisfare finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (nella specie, si tratta di attività connesse alla costruzione e gestione di autostrade e alla sicurezza del traffico), a ciò si aggiunga la rilevanza di elementi quali la personalità giuridica, il finanziamento pubblico e la dominanza pubblica.
L'inapplicabilità del subentro del sindaco “supplente”. La sentenza impugnata, conformandosi alla ricostruzione giurisprudenziale summenzionata, correttamente qualifica la s.p.a. in causa quale organismo di diritto pubblico, negando conseguentemente l'applicabilità dell'art. 2401 c.c. L'elemento determinante in tal senso è proprio la dominanza pubblica, secondo cui più della metà dei membri del collegio sindacale deve essere designata da organismi di diritto pubblico che controllano la società. Diversamente, verrebbe frustata la stessa ratio della disciplina in tema di società soggette alla partecipazione e controllo dello Stato o di enti pubblici. La Suprema Corte conclude rigettando tutte le censure prospettate del ricorrente confermando che, nelle società per azioni a dominanza pubblica, il meccanismo di subentro del sindaco supplente non può trovare applicazione con riferimento al sindaco di nomina pubblica, il quale resta in carica in via provvisoria, per consentire agli organismi di diritto pubblico controllanti di nominare un nuovo sindaco, preservando in tal modo la maggioranza pubblica nell'organo di controllo. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |