Recepimento orientamenti Esma su ritardo pubblicazione informazioni privilegiate

21 Febbraio 2017

La Consob, avendo comunicato, ai sensi dell'art.16, paragrafo 3, del regolamento Ue 1095/2010, all'European Securities and Markets Authority (Esma), l'autorità di vigilanza europea dei mercati finanziari, la decisione di conformarsi agli Orientamenti dalla stessa pubblicati in materia di abusi di mercato, ha emesso le comunicazioni 0110351 e 0110353 del 14.12.2016 con le quali ha informato il pubblico dell'entrata in vigore delle norme "Mar Guidelines- Delay in the disclosure of inside information" e "Mar Guidelines – Persons receiving market soundings".

La Consob, avendo comunicato, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento Ue 1095/2010, all'European Securities and Markets Authority (Esma), l'autorità di vigilanza europea dei mercati finanziari, la decisione di conformarsi agli Orientamenti dalla stessa pubblicati in materia di abusi di mercato, ha emesso le comunicazioni 0110351 e 0110353 del 14 dicembre 2016, con le quali ha informato il pubblico dell'entrata in vigore delle norme "Mar Guidelines- Delay in the disclosure of inside information" e "Mar Guidelines – Persons receiving market soundings".

Gli Orientamenti sono stati pubblicati sul sito dell'Esma nelle varie lingue ufficiali dell'Unione il 20.10.2016 e il 10.11.2016 e si applicano, rispettivamente, dal 20.12.2016 e dal 10.01.2017.

L'art. 17, paragrafo 1, del regolamento Ue 596/2014 “Mar – Market Abuse Regulation” prevede che l'emittente strumenti finanziari comunichi al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente l'emittente stesso. L'emittente può, tuttavia, decidere di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate qualora sussistano le 3 condizioni indicate dall'art. 17, paragrafo 4.

Gli Orientamenti in oggetto forniscono linee guida per assistere gli emittenti nelle loro decisioni di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del citato art. 17, paragrafo 4, attraverso un elenco indicativo e non esaustivo di interessi legittimi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata di informazioni privilegiate e di situazioni nelle quali il ritardo nella comunicazione potrebbe indurre in errore il pubblico.

L'art. 10 del regolamento Ue 596/2014 “Mar – Market Abuse Regulation” definisce l'abuso della comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Il successivo art. 11 offre una specifica protezione per i soggetti incaricati di effettuare "sondaggi di mercato" (cosiddetti "Partecipante al mercato che comunica le informazioni", ovvero "Disclosing market participant", in breve "Dmp"), tipicamente per conto di chi detiene una rilevante partecipazione azionaria, al fine di sondare la disponibilità di potenziali investitori (cosiddette "Persone che ricevono il sondaggio di mercato", ovvero "Market sounding recipient", in breve "Msr") a prendere parte ad un'operazione di acquisto. L'art. 11 Mar e le relative misure attuative recate dal regolamento delegato Ue 2016/960 e dal regolamento di esecuzione Ue 2016/959 stabiliscono puntuali prescrizioni procedurali per il Dmp.

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