Crediti fiscali: ammissibilità allo stato passivo fallimentare

21 Ottobre 2015

Ai fini dell'ammissione allo stato passivo di un credito tributario quali prove documentali è tenuto a produrre il Concessionario innanzi agli organi della procedura? Occorre, in particolare, la dimostrazione dell'avvenuta previa notifica della cartella di pagamento alla curatela? Possono essere ammessi allo stato passivo anche le componenti accessorie del credito erariale, quali spese, aggi e compensi di riscossione?

Ai fini dell'ammissione allo stato passivo di un credito tributario quali prove documentali è tenuto a produrre il Concessionario innanzi agli organi della procedura? Occorre, in particolare, la dimostrazione dell'avvenuta previa notifica della cartella di pagamento alla curatela? Possono essere ammessi allo stato passivo anche le componenti accessorie del credito erariale, quali spese, aggi e compensi di riscossione?

Condizioni di ammissibilità del credito erariale. Ai fini dell'insinuazione allo stato passivo fallimentare dei crediti tributari occorre l'avvenuta trasmissione del ruolo al Concessionario per la riscossione. Di conseguenza, è sufficiente che Equitalia corredi la propria domanda di insinuazione ex art. 93 l. fall. degli estratti di ruolo, senza che sia ulteriormente richiesta, ai fini dell'insinuazione al passivo dei crediti fiscali, la prova della preventiva notifica della cartella esattoriale alla curatela fallimentare.

Simili conclusioni, in linea con le previsioni di cui agli artt. 33, d.lgs. 112/1999 e 87, d.P.R. 602/1973, hanno trovato autorevole conferma a livello di giurisprudenza di legittimità (v., Cassazione n. 5063/2008), nonché di merito (v., Trib. Milano 29.12.2009).

Quanto sopra evidenziato non preclude evidentemente la possibilità per la curatela, nel rispetto dei termini di legge, di contestare la pretesa erariale nel merito innanzi alla competente giurisdizione tributaria. In tale evenienza, il credito tributario sarà ammesso con riserva, giusto il disposto degli artt. 88 del d.P.R. 602/73 e 96, comma 2, numero 3), l. fall.

Oneri accessori. In relazione a spese, aggi e compensi di riscossione, la prassi del Tribunale di Milano, in applicazione dei principi di cui agli artt. 54 l. fall. e 2749 c.c., è solita adottare la seguente distinzione.

Qualora il ruolo sia stato trasmesso dall'Ufficio al Concessionario per la riscossione prima del fallimento, gli oneri accessori del credito erariale vanno ammessi al passivo con il medesimo privilegio dell'imposta cui si riferiscono, unicamente laddove il suddetto Concessionario risulti avere esperito azioni esecutive in epoca antecedente la sentenza dichiarativa. In assenza di procedure esecutive attivate ad opera di Equitalia prima del fallimento, gli oneri in questione sono ammessi al chirografo.

Diversamente, in ipotesi di ruolo trasmesso dall'Amministrazione Finanziaria al Concessionario dopo il fallimento, diritti ed aggi devono essere integralmente esclusi, venendo meno la natura concorsuale del credito.

Resta inteso che le spese di insinuazione, di cui Equitalia è comunque solita richiedere l'ammissione addirittura al privilegio, debbono essere in ogni caso sempre escluse, giacché in alcun modo opponibili alla massa dei creditori.

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