Diritto di recesso del socio nel caso di aumento del capitale sociale

Dario Scarpa
21 Dicembre 2015

La previsione di cui all'art. 2473 c.c. è testualmente riferibile all'ipotesi in cui venga operata dalla società una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, modificazione per la quale la disposizione richiamata richiede il consenso di tutti i soci: i diritti in parola sono quei particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, che l'atto costitutivo attribuisce a singoli soci.
Massima

La previsione di cui all'art. 2473 c.c. è testualmente riferibile all'ipotesi in cui venga operata dalla società “una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma”, modificazione per la quale la disposizione richiamata richiede “il consenso di tutti i soci”. E, tuttavia, come si desume dal comma 3 dell'art. 2468 c.c., cui rinvia il citato comma 4 della stessa norma, i diritti in parola sono quei “particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”, che l'atto costitutivo attribuisce “a singoli soci”.

Il caso

Un socio di una società a responsabilità limitata chiede il recesso dalla società per violazione degli artt. 2481, 2481-bis e 2468, comma 4, c.c. a seguito della delibera del consiglio di amministrazione di aumento del capitale sociale, nonché della precedente delibera autorizzativa dell'assemblea con la quale si stabiliva che l'aumento del capitale sociale, contestualmente deliberato, potesse essere sottoscritto dai soci con conferimenti in denaro o in natura.

In prima istanza il socio adiva le vie legali ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo per la liquidazione della propria quota di partecipazione della società in conseguenza della richiesta di recesso operata con formale lettera trasmessa alla società stessa. Avverso l'ingiunzione la società proponeva opposizione accolta dal tribunale di prime cure. La pronuncia veniva appellata e la Corte d'Appello rigettava il gravame, ritenendo del tutto infondate le argomentazioni addotte dal socio a sostengo della propria istanza.

La Corte Suprema, sulla base di argomentazioni da condividere e che saranno trattate nel corpo del presente commento, rigetta il ricorso.

Le questioni

La questione giuridica alla base della vicenda processuale in oggetto riguarda la possibilità del socio di recedere dalla società nel caso di decisione degli amministratori di aumento del capitale sociale, preceduta da delibera autorizzativa dei soci, con sottoscrizione dei soci, in opzione, attraverso il conferimento di denaro o di beni in natura.

Ebbene, la vicenda verte sulla concreta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2468, comma 4, 2473 e 2481 c.c.

In tema di aumento di capitale sociale della s.r.l. la norma di legge è chiara nella previsione per cui, in caso di decisione di aumento mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. (Cfr., Acquas, Lecis, Il recesso del socio nella s.p.a. e nella s.r.l., Giuffrè, Milano, 2010, pp. 10 e ss.).

Con riguardo al disposto di cui all'art. 2468, comma 4, c.c., la prescrizione di legge, introducendo la possibilità di creare diritti particolari dei soci, consente che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili; successivamente, attraverso il rinvio alla disciplina del recesso de socio di s.r.l., dispone che i diritti particolari possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Nell'eventualità di modifica, diretta o indiretta, del diritto particolare a favore del socio nasce la facoltà dei soci stessi di recedere dalla compagine societaria

Difatti, la previsione, a livello statutario o con successiva introduzione, del diritto particolare a favore del socio di s.r.l. nasce dalla esigenza di consentire un maggior potere, a livello amministrativo o di percezione degli utili, ad un socio che si dimostra in grado di meglio realizzare l'interesse sociale. Pertanto, la modifica ovvero la soppressione del diritto particolare, in modo diretto o indiretto, può determinare la volontà di ciascun socio di recedere dalla compagine sociale per il motivo che la modifica e/o soppressione del diritto particolare possono, in qualche modo, provocare un danno alla società e al conseguente perseguimento del relativo interesse sociale.

Osservazioni

La lettura della sentenza in commento chiarisce in modo evidente il perimetro di efficacia della richiesta di recesso del socio di s.r.l. nel caso in cui lo stesso sia in disaccordo con una operazione di ricapitalizzazione della società.

In prima istanza, va osservato che correttamente la Corte Suprema ha chiarito come la possibilità di esercitare il diritto di recesso da parte del socio, nel caso di delibera consiliare di aumento del capitale sociale, passa dalla previsione statutaria della limitazione del diritto di opzione (o meglio sottoscrizione).

Nell'ipotesi in cui, invece (come nella fattispecie in esame), la decisione degli amministratoridella società a responsabilità limitata abbia previsto la possibilità dei soci di sottoscrivere l'aumento sia con conferimenti in denaro che con prestazioni in natura, il diritto di recesso del socio dissenziente rispetto alla decisione non può ritenersi operante e, quindi, azionabile da parte del socio stesso.

Difatti, a ben ragionare, la facoltà di recesso del socio si verifica quando: a) l'atto costitutivo ne determina le cause e le relative modalità; b) il socio non ha consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4, c.c.

Ebbene, la ratio che sottende il recesso del socio è quella di consentire l'exit del soggetto che non è più interessato a partecipare alla compagine sociale di fronte a fatti, eventi o decisioni che possono alterare significativamente la relativa partecipazione (vedi Zanarone, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 5).

Totalmente incongruente è il richiamo all'art. 2468, in tema di modificazioni dei diritti particolari riconosciuti a favore del socio. Infatti, a ben leggere le argomentazioni indicate dal socio nella fattispecie in esame, viene presentata una scorretta associazione giuridica tra diritto particolare ex art. 2468 c.c. e diritto di sottoscrizione delle quote sociali in caso di aumento del capitale sociale (cfr., Daccò, “Diritti particolari” e recesso del socio dalla s.r.l., Giuffrè, Milano, 2013, pp. 21 e ss.).

Se si riflette con attenzione, si ricava come il diritto di sottoscrizione del socio non può rappresentare un diritto particolare: giustamente la Corte Suprema precisa la natura eccezionale del diritto particolare del socio solo a seguito della corretta indicazione nello statuto o nell'atto costitutivo. All'opposto, il diritto di sottoscrizione è un diritto naturale del socio a seguito della deliberazione di aumento del capitale sociale; la mancata esecuzione dell'opzione (sottoscrizione) può essere conseguenza della volontà del socio che decide di non mantenere inalterata la propria partecipazione sociale.

Ora, nella vicenda che ci occupa, il socio aveva tutte le possibilità di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale e, di conseguenza, la mancata sottoscrizione non può che essere letta, giuridicamente, come mancato esercizio del diritto del socio a vedere inalterata, percentualisticamente, la propria partecipazione al capitale della società.

Conclusioni

Il diritto del socio di società di capitali di recedere dalla società non può considerarsi come un diritto assoluto esperirle a fronte di delibere assembleari ovvero decisioni consiliari pienamente e legittimamente adottate. Pertanto, nel caso di aumento di capitale sociale da parte degli amministratori, successivo a deliberazione dei soci di autorizzazione, la facoltà di recesso del socio può essere esercitata solo nelle ipotesi previste come tipiche dal dato della norma.

Il tentativo di associare il diritto di recesso ad un aumento di capitale senza che ne ricorrano gli estremi giuridici viene, correttamente, negato dalla Corte di legittimità sulla base di una ragionamento lucido che, partendo dalla disamina delle norme richiamate, giunge ad affermare la tipicità delle cause di recesso all'interno delle società a responsabilità limitata.

La Corte Suprema chiarisce, infine, come, in materia di disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali, viga la regola generale secondo cui le delibere dell'assemblea contrarie alla legge o all'atto costitutivo, o adottate nonostante la mancata convocazione, o la mancanza del verbale o l'impossibilità o illiceità dell'oggetto, e le delibere del C.d.A. lesive dei diritti dei soci, sono impugnabili entro i termini di legge indicati nelle previsioni di cui agli artt. 2377, 2378, 2379 e 2388, comma 4, c.c.

Segnatamente, viene chiarito come l'impugnazione della delibera assembleare, quando attiene a vizi che possano affliggere la stessa, deve essere proposta nei termini di legge, non potendo il socio dissenziente successivamente tentare di ottenere, nei propri confronti, la caducazione degli effetti della delibera attraverso la richiesta di recesso dalla società.

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