Cessione d’azienda e azione revocatoria: chi risponde dei debiti restitutori?

La Redazione
26 Aprile 2016

Con l'ordinanza interlocutoria n. 8090, la I Sezione Civile della Cassazione rinvia alle Sezioni Unite la questione relativa alla responsabilità per i debiti restitutori derivanti dall'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di pagamenti ricevuti dall'imprenditore alienante prima della cessione dell'azienda.

Con l'ordinanza interlocutoria n. 8090, la I Sezione Civile della Cassazione rinvia alle Sezioni Unite la questione relativa alla responsabilità per i debiti restitutori derivanti dall'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di pagamenti ricevuti dall'imprenditore alienante prima della cessione dell'azienda.

Spetterà alle Sezioni Unite risolvere i dubbi relativi alla possibilità di chiamare a rispondere la società conferitaria dei debiti da restituzione derivanti dall'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dagli organi della procedura a cui è soggetta la società cessionaria risultata insolvente. La questione non attiene dunque alla natura costitutiva della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria, quanto alla necessità di accertare se il conferimento dell'azienda (al quale equivale l'ipotesi di cessione dell'azienda) comporti il trasferimento anche dei debiti futuri nascenti appunto dall'esercizio dell'azione revocatoria e i cui presupposti sussistevano già precedentemente all'operazione di cessione.

È infatti controverso se l'art. 2560 c.c. comprenda anche il trasferimento delle passività aziendali sopravvenute in capo all'acquirente in via principale o se, invece, la responsabilità del cessionario sia solo accessoria rispetto a quella del cedente. Il Collegio sottolinea che solo in ambito bancario la giurisprudenza prevalente è giunta a ritenere ammissibile tale fenomeno traslativo, in virtù dell'art. 58, D.Lgs. n. 385/1993 (Legge bancaria) che prevede la liberazione del cedente con il decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità della notizia della cessione e si chiede dunque se tale effetto traslativo, espressamente riconosciuto solo per il settore creditizio, possa estendersi anche alle altre ipotesi di cessione di aziende commerciali nei casi in cui l'atto di cessione non disciplini espressamente tale profilo.

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