Divieto di concorrenza: l’attività dell’amministratore dev’essere sistematica
22 Maggio 2017
In materia di responsabilità degli amministratori per atti di concorrenza sleale, in base a quanto disposto dall'art. 2390 c.c., in relazione all'attività svolta dalla società si deve far riferimento all'attività effettiva e concretamente svolta da quest'ultima, non rilevando esclusivamente le attività enunciate come possibile oggetto sociale nell'atto costitutivo; inoltre, il rapporto concorrenziale deve essere concreto, includendo tutti gli aspetti qualificanti delle attività delle imprese prese in considerazione, ed attuale e, se potenziale, deve fondarsi sulla ragionevole prevedibile circostanza che in futuro l'attività svolta dall'atra società abbia una proiezione evolutiva da portarla in concorrenza con la società.
In tema di divieto per l'amministratore di società di capitali di esercitare “attività” concorrenziale con l'attività svolta dalla società, non si configura la violazione di tale divieto se l'attività posta in essere è “episodica” (nel caso di specie, si concretizzava in un solo episodio di svolgimento di incarichi potenzialmente concorrenziali) |