Società cancellata e principio di stabilizzazione processuale del soggetto estinto nella fase di impugnazione

La Redazione
31 Marzo 2015

La cancellazione dal Registro delle imprese comporta l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., con conseguente interruzione del processo di cui essa sia parte. Ma se l'evento interruttivo non dichiarato, il processo continua tra le parti originarie e il difensore della società estinta può proporre impugnazione, purchè munito di una valida procura alle liti per quel grado di giudizio.

La cancellazione dal Registro delle imprese comporta l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., con conseguente interruzione del processo di cui essa sia parte. Ma se l'evento interruttivo non dichiarato, il processo continua tra le parti originarie e il difensore della società estinta può proporre impugnazione, purchè munito di una valida procura alle liti per quel grado di giudizio. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5855 depositata il 24 marzo.

Il caso. Una Banca viene condannata al risarcimento dei danni per aver iscritto illegittimamente una società di capitali alla Centrale rischi nell'elenco dei clienti in posizione di sofferenza. Nel corso del processo la società viene cancellata e, ormai in fase di liquidazione, impugna per cassazione la decisione della Corte d'Appello, contestando la quantificazione del risarcimento dei danni; la Banca resiste con controricorso, proponendo eccezione di inammissibilità del ricorso principale, in quanto la società, estinta, non avrebbe più legittimazione ad agire.

Gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese. L'eccezione è fondata. Osserva, infatti, la Cassazione, che ai sensi dell'art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione, fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della fictio iuris di cui all'art. 10 l. fall.).

Se la società era parte di un processo, questo si interrompe e deve essere riassunto dai soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società.

Il principio della stabilizzazione processuale. L'interruzione, tuttavia, deve essere eccepita dalla parte interessata: se l'effetto interruttivo non viene dichiarato, o fatto constatare nei modi di legge, il processo prosegue tra le parti originarie: è questo il c.d. principio della stabilizzazione processuale.

La fase di impugnazione. Occorre, quindi, chiedersi se questo effetto “stabilizzante”, che consente di proseguire il processo tra le parti originarie e, quindi, dal procuratore della società o nei suoi confronti, si estenda anche a gradi diversi del giudizio e, in particolare, alla fase di impugnazione.

Secondo un precedente a Sezioni Unite (Cass. n. 15295/2014), “la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo del procuratore, che non siano state dichiarate in udienza […] comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito della procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell'ulteriore grado di giudizio dell'effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell'evento estintivo”.

Elemento essenziale perché la società possa proporre impugnazione, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, è che il procuratore sia munito di valida procura alle liti anche per il giudizio di impugnazione.

Nel caso di specie, tale requisito risultava mancante.

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