False comunicazioni sociali: entrano in vigore le nuove norme

La Redazione
14 Giugno 2015

Entra in vigore oggi, 14 giugno, la c.d. legge anticorruzione, legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 30 maggio 2015, contenente “disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

Entra in vigore oggi, 14 giugno, la c.d. legge anticorruzione, legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 30 maggio 2015, contenente “Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

False comunicazioni sociali. Torna ad avere rilevanza penale il falso in bilancio, non solo per le società quotate ma anche per quelle non quotate. I delitti disciplinati dai nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. sono reati di pericolo, procedibili d'ufficio salvo il caso delle piccole società non soggette al fallimento, punibili con la reclusione da 3 a 8 anni per le società quotate, e da 1 a 5 anni per quelle non quotate. Gli artt. 2621-bis e 2621-ter prevedono sconti di pena, per fatti di lieve entità, e la non punibilità per illeciti di particolare tenuità.

Pene aggravate anche per la responsabilità amministrativa degli enti, per i reati dei dirigenti, ai sensi del d.lgs. n. 231/01.

Stante il principio dell'irretroattività della legge penale, le nuove disposizioni non potranno applicarsi a condotte compiute anteriormente, e considerando che l'approvazione dei bilanci relativi al 2014 non è ancora conclusa alla data di entrata in vigore della legge, occorrerà distinguere tra condotte consumatesi anteriormente o posteriormente il 14 giugno 2015.

Reati contro la PA. La legge n. 69/2015 prevede pene più severe anche per gli illeciti collegati alla corruzione e ai reati contro la Pubblica Amministrazione: aumenti previsti per il peculato, corruzione propria e impropria, induzione indebita e corruzione in atti giudiziari.

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