Dichiarazione infedele: il socio paga sempre, anche se non è amministratore

La Redazione
22 Settembre 2017

In tema di accertamenti fiscali, il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone va imputato al socio, il quale deve anche essere sanzionato per infedele dichiarazione, anche nel caso in cui sia estraneo all'amministrazione della società.

In tema di accertamenti fiscali, il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone va imputato al socio, il quale deve anche essere sanzionato per infedele dichiarazione, anche nel caso in cui sia estraneo all'amministrazione della società.

È il principio ribadito dalla Cassazione, nell'ordinanza n. 22011, depositata il 21 settembre.

Il caso. Una s.a.s. riceveva avviso d'accertamento Irpef e la socia accomandante veniva condannata per dichiarazione infedele. La Ctr annullava le sanzioni irrogate nei confronti della contribuente, ritenendo che non le fosse imputabile alcun coefficiente di dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società, in quanto socia accomandante estranea alla gestione societaria. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Crt.

Dichiarazione infedele e responsabilità del socio nelle società di persone. La S.C. ritiene fondato il motivo di ricorso. Per pacifica giurisprudenza, infatti, il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone (reddito che va imputato al socio, in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione, ex art. 46, d.P.R. n. 600/1913 (così, ex multis: Cass. n. 22122/2010). Questo principio vale anche nel caso in cui il socio non sia accomandatario ma solo accomandante, essendo irrilevante l'estraneità dei soci all'amministrazione della società: anche tali soci, infatti, possono verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti. La sanzione, dunque, consegue all'omesso esercizio del potere di controllo (nel caso, anche mediante l'ausilio di soggetti reputati competenti).

Né basta ad escludere la responsabilità la pretesa estraneità, per formazione professionale, alla materia societaria da parte del socio: con l'accettazione della veste giuridica di socio accomandante, il soggetto assume anche i diritti, gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione ricoperta.

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