Modifica del Regolamento emittenti con trasmissione dei final terms all’Esma

22 Dicembre 2015

La Commissione, con delibera 19430 del 29 ottobre 2015, ha modificato il testo dell'art. 6 del Regolamento emittenti Consob, onde recepire l'art. 5 della direttiva 2003/71/CE (cosiddetta "Prospetto"), così come modificata dalla direttiva 2014/51/UE (cosiddetta "Omnibus II").

La Commissione, con delibera 19430 del 29 ottobre 2015, ha modificato il testo dell'art. 6 del Regolamento emittenti Consob, onde recepire l'art. 5 della direttiva 2003/71/Ce (cosiddetta "Prospetto"), così come modificata dalla direttiva 2014/51/Ue (cosiddetta "Omnibus II"). L'art. 1 della direttiva Omnibus II ha, infatti, modificato l'art. 5, paragrafo 4, comma 3, della direttiva prospetto, introducendo, a decorrere dall'1 gennaio 2016, l'obbligo per le autorità competenti sul prospetto di trasmettere i final terms, ossia le condizioni definitive di un'offerta al pubblico non incluse nel prospetto informativo di base o in un supplemento, all'Esma e, se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. In precedenza l'obbligo era posto a carico degli emittenti/offerenti, per effetto della modifica l'obbligo è quindi trasferito direttamente alla Consob.

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