La Redazione
28 Dicembre 2015

In tema di responsabilità degli amministratori, l'art. 24756 c.c. prevede una responsabilità di natura colposa ponendo quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità medesima, la diligenza del comportamento dell'amministratore, criterio ancor più pregnante ove riferito a obblighi definiti da clausole di carattere generale.

In tema di responsabilità degli amministratori, l'art. 2476 c.c. prevede una responsabilità di natura colposa ponendo quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità medesima, la diligenza del comportamento dell'amministratore, criterio ancor più pregnante ove riferito a obblighi definiti da clausole di carattere generale. All'amministratore non possono però essere addebitate a titolo di responsabilità le scelte attinenti alla discrezionalità imprenditoriale, applicandosi in tal caso il principio di insindacabilità delle scelte di gestione, il qual trova però un limite: le scelte di gestione sono insindacabili solo se legittimamente compiute e non irrazionali, criteri riferite rispettivamente alle modalità e alle ragioni per le quali la scelta è stata compiuta. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto un azzardo la scelta dell'amministratore di assumere obbligazioni di pagamento, pur essendo la società priva di disponibilità liquide).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.