Fondazioni, via libera all’Art-bonus
16 Ottobre 2015
All'Art-bonus si accede anche senza erogazioni liberali in denaro. Il credito d'imposta è riconosciuto anche a chi, anziché procedere a un trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, paga le fatture per la progettazione ed esegue i lavori di restauro e valorizzazione del bene culturale. È quanto emerge dalla Risoluzione n. 87/E di ieri, con cui l'Agenzia delle Entrate dà il via libera alla fruizione da parte delle fondazioni bancarie del credito d'imposta ex art. 1, D.L. n. 83/2014, “relativamente alle somme spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali”. Si ricorda che il bonus in questione consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e (stante le anticipazioni fatte ieri da Franceschini sulla prossima Stabilità) anche nel 2016 (la legge per ora, però prevede, per le erogazioni del 2016, la misura del 50%), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. La soluzione dell'Agenzia recepisce il parere richiesto dalla stessa al MIBACT: come chiarito dal Ministero “il fatto che le fondazioni non trasferiscano le somme di denaro all'ente pubblico territoriale, ma provvedano, direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul meccanismo di liberalità”. L'erogazione liberale delle fondazioni è per il MIBACT (e, dunque, per l'Agenzia che si è conformata al parere reso) assimilabile a un'erogazione di denaro, stante la preventiva identificazione nei protocolli d'intesa dell'importo e della destinazione della donazione (“l'erogazione liberale oggetto di beneficio è quantificata a monte, come somma determinata, e dunque assimilabile a erogazione in denaro”). Protocolli d'intesa che, come ricordato, sono espressamente previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 121, D.Lgs. n. 42/2004) che ne consente la stipula tra enti pubblici territoriali e fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte, attività e beni culturali “al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione”. |