I compensi dell’amministratore di s.p.a. sono interamente pignorabili
23 Gennaio 2017
L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una s.p.a. è legato alla società per azioni da un rapporto di tipo societario, non qualificabile come rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo: di conseguenza, i compensi spettanti a tali soggetti sono pignorabili per intero, oltre il limite del quinto dell'emolumento di cui all'art. 545, comma 4, c.p.c. Il caso. All'esito di un'espropriazione presso terzi, intentata da una Banca nei confronti del debitore e dei debitori di quest'ultimo, il giudice dell'esecuzione assegnava al procedente la somma accantonata dai terzi, a titolo di emolumenti per l'attività di amministratori di una s.p.a., attività che era stata qualificata di lavoro autonomo; il debitore si opponeva, contestando appunto tale qualificazione: a suo parere, infatti, il rapporto tra amministratore e società avrebbe dovuto ricondursi all'ambito di applicazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., con conseguente limitazione della pignorabilità al quinto del totale. L'opposizione veniva accolta e la vicenda giungeva, quindi, innanzi alla Corte di Cassazione che, con ordinanza interlocutoria n. 3738 (presto una nota di commento in questo portale), rimetteva gli atti al Primo Presidente per assegnazione alle Sezioni Unite. La questione. Le Sezioni Unite sono, dunque, chiamate a stabilire se il rapporto che lega l'amministratore di s.p.a. alla società sia qualificabile come di lavoro parasubordinato o autonomo oppure se sia estraneo a tale ambito, al fine di chiarire, di conseguenza, se i compensi dell'amministratore siano pignorabili per intero o nei limiti previsti dall'art. 545, comma 4, c.p.c. (il quinto dello stipendio). Il rapporto che lega l'amministratore alla s.p.a. è di tipo societario. La S.C. opera, dunque, una ricostruzione delle posizioni di dottrina e giurisprudenza. In particolare, si sono registrati due opposti orientamenti: da una parte la teoria c.d. contrattualistica, che presuppone l'esistenza di un vero e proprio contratto che legherebbe l'amministratore e la società, ciascuno dei quali autonomo centro di interessi, ed apre alla possibilità di configurare un rapporto parasubordinato tra due soggetti distinti; dall'altra parte, la teoria c.d. organica, secondo cui mancherebbe la dualità e vi sarebbe invece un'immedesimazione dell'organo – l'amministratore - nella persona giuridica che rappresenta – la società. In base a tale secondo orientamento, il rapporto società-amministratore non avrebbe natura contrattuale. La tesi del rapporto societario: compensi pignorabili per intero. La tesi del rapporto societario appare preferibile, anche all'esito del nuovo assetto normativo in ambito societario sviluppatosi negli anni: in particolare, dopo che l'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003 ha attributo al tribunale delle imprese la competenza sulle controversie in materia di rapporti societari, la giurisprudenza ha ricondotto in tale competenza per materia anche i rapporti tra l'amministratore e la società (così, Cass. n. 14369/2015). Di conseguenza, in caso di pignoramento dei compensi dell'amministratore, non opera il limite previsto dall'art. 545 c.p.c., non rientrando il rapporto con la società tra quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. Il principio di diritto. Le Sezioni Unite affermano, dunque, il seguente principio di diritto: “L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso tra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c.” |