Procedimento di cancellazione per le start up
23 Marzo 2016
Cancellazione veloce per le start up costituite prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva D.L. n. 179/2012. Scaduto il tempo a disposizione per l'applicazione della disciplina agevolativa (ex art. 25, comma 3, D.L. n. 179/2012, “un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”), l'Ufficio del Registro delle imprese procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all'impresa da effettuarsi tramite PEC.
Il chiarimento, reso dal MISE tramite il Parere n. 79330 del 21 marzo scorso, risolve i dubbi sollevati dalla CCIAA di Taranto: per la cancellazione è sufficiente un provvedimento del Conservatore che disponga la cancellazione dalla sezione speciale start up? Oppure occorre attivare un procedimento in cui l'Ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start up informi tramite PEC la start up (o incubatore) dell'avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni e successivamente proceda a trasmettere l'intera documentazione al giudice del Registro per la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell'impresa dalla sezione speciale?
La risposta del Ministero è chiara: non occorre nessun procedimento speciale, tenuto presente che le “comunicazioni sulla decadenza non sono “periodiche”, ma rispondono a un calendario previsto per legge e richiamato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E/2014, che fissa al 18 dicembre 2016 la cancellazione delle start up costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012 ed aveva fissato al 18 dicembre 2015 la cancellazione delle start up costituite nel periodo intercorrente dal 20 ottobre 2009 e al 19 ottobre 2010”. |