OICVM e mutui in Gazzetta Ufficiale
23 Maggio 2016
Sulla G.U. n. 117 del 20 maggio 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 71 in attuazione della direttiva 2014/65/UE concernente alcune disposizioni in tema di OICVM, funzioni di depositario, politiche retributive e sanzioni; nonché il D.Lgs. n. 72 recante disposizioni in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e alcune modifiche al T.U.F.
OICVM. Il D.Lgs. n. 71, approvato lo scorso 18 aprile (vedi la news Revisione legale e OICVM all'attenzione del Consiglio dei Ministri), attua la direttiva 2014/91/UE concernente il coordinamento delle disposizioni in materia di OICVM ed incide, in particolare, sulle funzioni di depositario e sui profili sanzionatori. Viene dunque concessa al depositario la possibilità di svolgere anche altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente configgenti. Per quanto attiene invece alle violazioni commesse nell'ambito di un'offerta al pubblico di quote o azioni, è previsto un inasprimento sanzionatorio per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, mentre il nuovo comma 4 dell'art. 190-bis T.U.F. riconosce alla Banca d'Italia e alla Consob la possibilità di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati.
Decreto mutui. Sulla medesima G.U. ha trovato spazio anche il D.Lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del Titolo VI-bis del T.U.F. sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Una delle novità più rilevanti che entreranno in vigore del prossimo 1° luglio è la possibilità di convenire, con clausola espressa al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Dall'entrata in vigore del decreto, fissata al 4 giugno, decorre il termine di 180 giorni per l'approvazione delle disposizioni attuative da parte del Ministero dell'Economica di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Banca d'Italia. |