L’ente non può acquistare partecipazioni di società in perdita sistematica
23 Maggio 2017
Un ente locale non può acquistare partecipazioni di una società in perdita strutturale: tale limite deve ritenersi implicito nel sistema delineato dal T.U. sulle società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016). A chiarirlo, è la Corte dei Conti, con delibera n. 48/2017, in risposta a una richiesta di parere formulata da un Comune italiano, intenzionato appunto ad acquistare partecipazioni in una società che si era aggiudicata la gestione delle infrastrutture. Acquisto di partecipazioni: il limite finalistico. La Corte dei Conti svolge alcune considerazioni di ordine sistematico, a partire dal nuovo Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica: l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ha introdotto un limite di natura finalistica all'acquisizione di partecipazioni in società esistenti, laddove ha previsto che le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero appunto acquisire partecipazioni in tali società. Oltre a questo limite, tuttavia, la Corte dei Conti ravvisa un ulteriore impedimento implicito nel sistema: l'acquisto di partecipazioni di società in perdita strutturale appare difficilmente conciliabile con in canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (art. 5). Non va dimenticato, inoltre, che l'indispensabilità di una partecipazioni societaria impone una valutazione di economicità, alla luce anche del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, ex art. 97 Cost., principio rafforzato dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio per le amministrazioni pubbliche. |