Ammissibilità del concordato in continuità da realizzarsi mediante scissione societaria

La Redazione
22 Maggio 2015

Nel concordato preventivo che utilizza la scissione di società come modalità di esecuzione della proposta concordataria, la possibilità di considerare lo stesso come in continuità aziendale è subordinata alla circostanza che la società, scissa o scissionaria, che prosegua l'attività di impresa assuma, nei confronti del ceto creditorio, la responsabilità per l'adempimento della proposta concordataria.

Nel concordato preventivo che utilizza la scissione di società come modalità di esecuzione della proposta concordataria, la possibilità di considerare lo stesso come in continuità aziendale è subordinata alla circostanza che la società, scissa o scissionaria, che prosegua l'attività di impresa assuma, nei confronti del ceto creditorio, la responsabilità per l'adempimento della proposta concordataria.

Non è ostativa all'omologa del piano concordatario la circostanza che il progetto di scissione non sia stato definito in modo compiuto nella proposta: per ritenere rispettato il diritto di informazione dei creditori è sufficiente che l'operazione di scissione sia stata contemplata nella proposta concordataria e descritta nelle sue linee essenziali, delineando le concrete modalità operative nella successiva fase esecutiva sotto la vigilanza degli organi di procedura.

Non vi è alcuna violazione dell'art. 2740 c.c. se la proposta concordataria preveda una cessione solo parziale dei suoi beni, a condizione che l'operazione si inserisca all'interno di una scissione societaria per cui la società scissa continui a rispondere dei debiti eventualmente non soddisfatti dalla scissionaria, nei limiti del patrimonio netto rimasto.

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