Concordato con vincolo di destinazione c.d. "puro" su beni di un socio fideiussore e opposizione della banca garantita

La Redazione
08 Maggio 2015

Il vincolo ex art. 2645-ter c.c., per poter essere validamente opposto ai terzi è caratterizzato da eterodestinazione dei beni sottoposti a vincolo e meritevolezza degli interessi oggetto di tutela.

In materia di vincoli di destinazione, il vincolo ex art. 2645-ter c.c., per poter essere validamente opposto ai terzi (e quindi realizzare quel concreto effetto segregativo in vista del raggiungimento di un certo fine declamato nell'atto costitutivo) è caratterizzato da: eterodestinazione dei beni sottoposti a vincolo, in quanto l'art. 2645 c.c. non riconosce la possibilità dell'autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio c.d. “puro”; meritevolezza degli interessi oggetto di tutela (e, quindi, dello stesso negozio con cui si costituisce il vincolo). (Nella specie, trattandosi di mero vincolo autoimposto, il Trib. ha affermato che la nullità/inefficacia del vincolo di destinazione, costituito e previsto quale elemento indispensabili per la fattibilità del piano concordatario, travolgeva quest'ultimo, ed ha pertanto respinto la richiesta di omologazione del concordato).

Con la modifica dell'art. 180, comma 4, l. fall., il Legislatore ha inteso da un lato esprimere un evidente favor per la soluzione concordataria rispetto a quella fallimentare e, dall'altro, evidenziare chiaramente come la concorsualità che continua a permeare il procedimento concordatario si esprima, anche, in un restringimento delle condizioni di legittimazione all'opposizione di merito (o di pura convenienza) alla omologazione. L'esigenza di rappresentatività nel caso di concordato senza classi o la doppia qualificazione sottende chiaramente una sotto ordinazione dell'interesse individuale rispetto a quello “collettivo” dell'insieme dei creditori votanti; mentre tale esigenza non ricorre laddove l'opposizione coinvolga profili di legittimità della proposta, in quanto - così come nel caso di frode ai creditori, il voto non potrebbe validare il comportamento decettivo o abusivo tenuto dal debitore -, anche nel caso di piano concordatario fondato su operazioni illegittime, nulle od irrealizzabili il voto pur favorevole non avrebbe alcun effetto per così dire “sanante”: l'opposizione all'omologazione per motivi di legittimità resterebbe proponibile anche in mancanza delle condizioni di legittimazione di cui all'art. 180 comma 4 l. fall. e, del resto, gli stessi profili di nullità/invalidità, totale irrealizzabilità resterebbero rilevabili d'ufficio.

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