La relazione che non attesta la veridicità dei dati aziendali è inidonea allo scopo e rende inammissibile il concordatoFonte: Trib. Rovigo , 20 marzo 2015
22 Aprile 2015
Nell'ambito di un concordato preventivo, per assolvere allo scopo di consentire una valutazione prognostica favorevole di fattibilità del piano, l'attestazione deve muovere da un oggettivo riscontro di veridicità e correttezza dei dati aziendali, e il giudizio rimesso all'attestatore non può prescindere da appurati riscontri esterni. La relazione del professionista che non attesti la veridicità dei dati aziendali è inidonea allo scopo e rende inammissibile il concordato preventivo. Ai sensi dell'art. 162 l. fall., dopo la presentazione della proposta è possibile una integrazione del piano e la produzione di nuovi documenti, ma non anche la sostituzione o la modifica dell'attestazione. |