Azione di responsabilità del creditore contro gli amministratori di società in concordato preventivo
25 Marzo 2015
Una volta ammessa la compatibilità dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. con la sottoposizione della società alla procedura di concordato preventivo, deve affermarsi la legittimazione attiva del singolo creditore, non comportando la procedura concordataria la perdita della capacità processuale in capo agli organi sociali in favore del Commissario Giudiziale ovvero del Liquidatore. L'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. non comporta un'alterazione della par condicio creditorum, dal momento che tale principio attiene alla violazione del riparto di crediti vantati dai creditori nei confronti della società, mentre resta escluso il soddisfacimento del singolo creditore per un danno subito ad opera dell'amministratore, quale soggetto diverso dalla società debitrice. |