Rinuncia alla domanda di preconcordato come ipotesi di abuso del diritto

La Redazione
24 Marzo 2015

E' inammissibile la rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore a fronte della nomina del commissario giudiziale e delle lacune dell'attestazione rilevate dal tribunale, con contestuale deposito di nuova domanda concordataria.

E' inammissibile la rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore a fronte della nomina del commissario giudiziale e delle lacune dell'attestazione rilevate dal tribunale, con contestuale deposito di nuova domanda concordataria, in quanto tale condotta integra un'ipotesi di abuso del diritto.
Una simile condotta, infatti, non appare funzionale al fisiologico compimento della procedura, attraverso una modifica in melius dell'originaria domanda, ma consiste anzi in un abusivo sviamento del normale iter processuale, essendo volta ad aggirare il meccanismo preclusivo dell'art. 161, comma 9, l. fall. derivante da eventuale pronuncia sfavorevole del tribunale.

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