LCA, legittimità della postergazione per il credito delle cooperative

La Redazione
06 Marzo 2015

Il credito del socio di una cooperativa nei confronti della società stessa può essere soggetto a postergazione solo nei limiti in cui possa estendersi anche alle società cooperative la disciplina delle s.r.l. secondo il dettato dell'art. 2519, comma 2, c.c..

Il credito del socio di una cooperativa nei confronti della società stessa può essere soggetto a postergazione solo nei limiti in cui possa estendersi anche alle società cooperative la disciplina delle s.r.l. secondo il dettato dell'art. 2519, comma 2, c.c.

Il prestito sociale cooperativo non può essere assimilato al finanziamento ex art. 2467 c.c. in quanto, per la stessa struttura della cooperativa esso riguarda soggetti che non hanno poteri di incidere sulla gestione sociale.

Non vi è alcun dubbio circa la legittimità dell'art. 200 l. fall., nella parte in cui non prevede che, nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, il momento in cui vengono a prodursi gli effetti sostanziali verso i terzi sia da individuarsi con la pubblicazione del decreto stesso in gazzetta ufficialo. Il decreto di liquidazione è un atto giuridico e pertanto viene ad esistenza con la sola esteriorizzazione che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.