Proposta concordataria: pagamento crediti anteriori, trust anti-concorsuale e tempi di attuazione
08 Gennaio 2015
È ammissibile una proposta ex art. 161 l. fall. nella quale ad assumere gli oneri concordatari sia un trustee, con conseguente ed immediata liberazione del debitore (c.d. trust endo-concorsuale), nella misura in cui si concretizzi in un'operazione con la quale il trustee sia nominato come liquidatore dei beni, come ammesso dall'art. 182 l. fall. Nell'ipotesi in cui, però, la costituzione di un trust costituisca la modalità di adempimento del concordato viene posto in essere un trust anti-concorsuale in quanto l'atto di segregazione si colloca al di fuori del perimetro concorsuale, in violazione dell'art. 2740 c.c. Dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono ammessi pagamenti che ledano la par condicio creditorum, quali i pagamenti di debiti anteriori: l'art. 184 l. fall. infatti nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i debitori anteriori fa sì che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei modi e dei casi previsti dalla legge. Inoltre, l'art. 168 l. fall. vietando ai creditori azioni esecutive vieta, implicitamente, anche il pagamento dei debiti anteriori. L'eccessiva dilatazione dei tempi di attuazione della proposta si riverbera sulla sua fattibilità giuridica, atteso che un piano eccessivamente dilazionato nel tempo comporta necessariamente un giudizio negativo in ordine alla realizzabilità della causa in concreto del concordato: appare incompatibile con il principio di soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli una proposta che preveda l'attuazione tramite la costituzione di un trust della durata di 18 anni. In sede di concordato preventivo il controllo del Tribunale deve realizzarsi in un controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta, tale controllo è da effettuarsi con l'applicazione di un medesimo parametro nelle diverse fasi della procedura e si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta. Ai creditori è invece riservata la valutazione sul merito della proposta ossia sulla probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. |