Concordato e sospensione o scioglimento di rapporti pendenti: leasing, investimento in derivati, anticipazioni

La Redazione
15 Dicembre 2014

L'art. 169-bis l. fall. evidenzia una ratio convergente nel favorire l'accesso alla procedura di concordato ed a perseguire soluzioni non puramente liquidatorie o comunque più efficienti rispetto all'alternativa fallimentare; come tale, detta disposizione è compatibile anche con la fase preconcordataria.

L'art. 169-bis l. fall. evidenzia una ratio convergente nel favorire l'accesso alla procedura di concordato ed a perseguire soluzioni non puramente liquidatorie o comunque più efficienti rispetto all'alternativa fallimentare; come tale, detta disposizione è compatibile anche con la fase preconcordataria, pur se normalmente essa darà luogo, precauzionalmente ed in relazione al materiale probatorio in quel momento presumibilmente censibile, ad un provvedimento di semplice sospensione e non di scioglimento del rapporto di cui dovrebbe altrimenti opinarsi la definitività o revocabilità.

L'espressione “contratti in corso di esecuzione” deve essere interpretata coerentemente a quanto previsto negli artt. 72 e ss. l. fall., ove si fa riferimento a “contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti”.
Nella fattispecie in esame è possibile accogliere l'istanza riguardante contratti di leasing (la natura puramente liquidatoria del piano permette infatti di ritenere conforme all'interesse generale dei creditori concordatari lo scioglimento dai rapporti di cui sopra, apparendo ingiustificato che la società - che per di più ha oramai concesso in affitto il ramo d'azienda produttivo ad un soggetto terzo - continui a far fronte a canoni in prededuzione, per beni strumentali allo svolgimento di detta attività, approntando i relativi fondi ed accantonamenti sino alla completa esecuzione dei rapporti, risultando invece ben più vantaggioso e coerente con il piano che precede l'immediato scioglimento.

E' altresì opportuno procedere allo scioglimento di contratti di investimento in derivati (interest rate swap) mentre deve essere respinta la richiesta di scioglimento rispetto a rapporti bancari che la convenuta opponente (cui incombe il relativo onere probatorio) abbia dimostrato essere già stati integralmente eseguiti, nella specie trattandosi di anticipazioni erogate a fronte della già intervenuta cessione di crediti e non di semplice mandato a scopo di garanzia o della mera operatività della clausola di compensazione.

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