Concordato e sospensione o scioglimento di rapporti pendenti: leasing, investimento in derivati, anticipazioni
15 Dicembre 2014
L'art. 169-bis l. fall. evidenzia una ratio convergente nel favorire l'accesso alla procedura di concordato ed a perseguire soluzioni non puramente liquidatorie o comunque più efficienti rispetto all'alternativa fallimentare; come tale, detta disposizione è compatibile anche con la fase preconcordataria, pur se normalmente essa darà luogo, precauzionalmente ed in relazione al materiale probatorio in quel momento presumibilmente censibile, ad un provvedimento di semplice sospensione e non di scioglimento del rapporto di cui dovrebbe altrimenti opinarsi la definitività o revocabilità.
L'espressione “contratti in corso di esecuzione” deve essere interpretata coerentemente a quanto previsto negli artt. 72 e ss. l. fall., ove si fa riferimento a “contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti”.
E' altresì opportuno procedere allo scioglimento di contratti di investimento in derivati (interest rate swap) mentre deve essere respinta la richiesta di scioglimento rispetto a rapporti bancari che la convenuta opponente (cui incombe il relativo onere probatorio) abbia dimostrato essere già stati integralmente eseguiti, nella specie trattandosi di anticipazioni erogate a fronte della già intervenuta cessione di crediti e non di semplice mandato a scopo di garanzia o della mera operatività della clausola di compensazione. |