Il fiduciante non è legittimato a impugnare le delibere assembleari
28 Agosto 2017
Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di azioni o quote, l'esercizio dei diritti e dei poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario; nei rapporti esterni e, dunque, rispetto ai terzi ed alla stessa società delle cui partecipazioni si discute, deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario. Alle medesime conclusioni circa la legittimazione del solo fiduciario all'esercizio, con effetto nei confronti della società, dei diritti connessi allo status di socio, deve pervenirsi anche nel caso in cui il fiduciante si trovi ad essere rappresentato da una società fiduciaria, istituzionalmente esercente attività di amministrazione di beni per conto di terzi; infatti, sebbene in tale ipotesi non si verifichi un trasferimento della proprietà sostanziale del bene, tuttavia, per effetto del mandato senza rappresentanza, la società fiduciaria acquisisce la formale titolarità delle quote del fiduciante, ed i terzi non potranno che far riferimento alla fiduciaria come soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali.
L'esercizio dei diritti e dei poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario: il fiduciante di una quota del capitale sociale non è legittimato a impugnare una delibera assembleare di approvazione del bilancio (nella specie, il fiduciante faceva valere in giudizio l'invalidità di delibere per vizi riconducibili alle previsioni dell'art. 2479-ter c.c.). |