In G.U. il decreto sull’internazionalizzazione delle imprese

La Redazione
23 Settembre 2015

Ampliamento della disciplina del ruling, deducibilità dei costi black list, rientro dei lavoratori altamente qualificati: sono molte le novità contenute all'interno del Decreto Legislativo n. 147/2015 sull'internazionalizzazione delle imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015.

Ampliamento della disciplina del ruling, deducibilità dei costi black list, rientro dei lavoratori altamente qualificati: sono molte le novità contenute all'interno del Decreto Legislativo n. 147/2015 sull'internazionalizzazione delle imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015. Una rapida panoramica mostra i punti salienti del decreto.

In primis, il ruling: viene ampliata la disciplina, con la possibilità di applicazione retroattiva fino alla presentazione dell'istanza; la data di entrata in vigore sarà stabilita con un decreto dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 2016, inoltre, la deduzione degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari o leasing sugli immobili destinati alla locazione sarà riservata alle società immobiliari, cioè per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Specifica l'art. 4 che “Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati”.

Viene inoltre introdotta la possibilità di avanzare un interpello onnicomprensivo: sarà in vigore per le imprese che intendono investire in Italia cifre considerevoli (almeno 30 milioni di euro), e verrà introdotto da un decreto attuativo del Ministero.

Le imprese estere che vorranno trasferirsi in Italia, potranno beneficiare di nuove regole: tali soggetti assumeranno “quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse (art. 12), purché però lo stato di provenienza rientri tra quelli collaborativi; in caso contrario, se il paese è nella black list, il costo degli attivi riconosciuto sarà quello minore tra il valore normale, il valore di bilancio e il costo di acquisto.

E, a proposito di costi black list: ne viene prevista la deducibilità, entro però il limite sancito dall'art. 5, ai sensi del quale “Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale”.

Tra le ultime, ma significative novità introdotte, c'è l'incentivo al “rientro dei cervelli” nel nostro paese: riguarderà “i lavoratori [che] non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni (art. 16). Dunque, i lavoratori qualificati (laurea o master) che decideranno di ritornare a lavorare in Italia dopo almeno cinque anni trascorsi all'estero potranno beneficiare di una detassazione del 30% dei redditi da lavoro dipendente.

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