Inapplicabilità dell'art. 2374 c.c. alla s.r.l.

Federico Cornaggia
23 Ottobre 2015

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con la presente Massima, nega l'applicabilità analogica dell'art. 2374 c.c. alla s.r.l. La norma consente ai soci che rappresentino un terzo del capitale sociale presente in assemblea di chiedere un rinvio della stessa qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati circa gli oggetti della deliberazione.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con la presente Massima, nega l'applicabilità analogica dell'art. 2374 c.c. alla s.r.l. La suddetta norma, dettata dal legislatore in tema di s.p.a., prevede la possibilità che i soci che rappresentino un terzo del capitale sociale presente in assemblea possano chiedere un rinvio della stessa a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati circa gli oggetti della deliberazione. Tale diritto può esercitarsi, per ogni oggetto, non più di una sola volta.

La dottrina e le giurisprudenza (di merito) si sono interrogati circa l'applicabilità (per analogia) di tale previsione anche alla s.r.l., per la quale il legislatore non ha dettato una disciplina del rinvio assembleare. La presente Massima, aderendo alla dottrina maggioritaria e a parte della giurisprudenza, fornisce al quesito risposta negativa.

Si rileva infatti:

  • la raggiunta autonomia e indipendenza della disciplina legale della s.r.l. da quella della s.p.a. a seguito della Riforma del 2003: non a caso il rinvio operato dall'art. 2486, comma 2, c.c. (testo pre Riforma) all'art. 2374 c.c. non è più riproposto;
  • che il tipo sociale della s.p.a. sembra essere destinato a un'ampia compagine sociale in cui la carenza informativa in sede assembleare può verificarsi, a differenza della s.r.l. ove esiste un rapporto diretto tra soci e amministratori tale da garantire l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad una deliberazione informata: l'art. 2476, comma 2, c.c. consente infatti ai soci non amministratori di avere notizie sullo svolgimento dell'attività sociale e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;
  • che la norma che consente il rinvio assembleare da parte della minoranza si presenta come eccezione al principio maggioritario e, dunque, appare insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.);
  • che, nella s.r.l., le decisioni possono essere assunte anche senza adozione del metodo assembleare e che, inoltre, l'art. 2479, comma 1, c.c. prescrive che i modi di convocazione dell'assemblea debbano essere “tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare”.

Nondimeno il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ritiene che l'autonomia statutaria possa spingersi ad un esplicito richiamo all'art. 2374 c.c. ovvero a una apposita disciplina del rinvio assembleare.

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