La rilevanza delle valutazioni nel nuovo reato di false comunicazioni sociali

Maurizio Irrera
23 Novembre 2015

Alla luce del nuovo art. 2621 c.c., possono ancora ritenersi punibili le valutazioni mendaci?

Alla luce del nuovo art. 2621 c.c., possono ancora ritenersi punibili le valutazioni mendaci?

La condotta del reato di false comunicazioni sociali è stata modificata dalla riforma: nella nuova formulazione dell'art. 2621 c.c., oltre a richiedersi che i fatti materiali non rispondenti al vero siano “rilevanti” è scomparso il riferimento a quei fatti che fossero “oggetto di valutazioni”.

Sembrerebbe, dunque, che a seguito della riforma l'esposizione di valutazioni non costituisca più reato. Ci si chiede, tuttavia, se la punibilità delle valutazioni mendaci, nonostante sembri esclusa dalla nuova formulazione dell'art. 2621 c.c., non possa in un qualche modo “rientrare dalla finestra”, senza violare il principio di tassatività della norma penale.

Ora, l'insindacabilità nel merito delle scelte gestionali degli amministratori (la c.d. business judgment rule) costituisce un principio consolidato, ed apparentemente la novellata disciplina sulle false comunicazioni sociali parrebbe averlo accolto nel delineare la fattispecie di reato. Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto più volte modo di sottolineare come tale insindacabilità trovi un limite nell'osservanza del dovere di diligenza; con la conseguenza che il Giudice, pur non potendo sindacare la scelta operata dall'amministratore, deve però controllare il percorso attraverso cui questi sia giunto a compiere tale scelta. Per utilizzare le parole della Relazione al D.Lgs. n. 6/2003, il Giudice deve verificare che le scelte degli amministratori siano “informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato e non di irresponsabile o negligente improvvisazione”.

Ne consegue che agli amministratori non potranno essere imputati quegli errori che, in una certa misura, possano considerarsi inevitabili anche nell'ambito di una gestione prudente e corretta della società; di contro, “la responsabilità può essere generata dall'eventuale omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste prima di procedere a quel tipo di scelta” (Cass. 23 marzo 2004, n. 5718).

Fra gli obblighi degli amministratori rientra quello di agire nel rispetto dei principi di corretta amministrazione; principi che non costituiscono una semplice sustanziazione del concetto di diligenza, ma hanno un distinto contenuto precettivo, consistente nell'obbligo di conformare le scelte di gestione a criteri di ragionevolezza, ossia al rispetto di comportamenti e regole tecniche di buona amministrazione derivanti dalla prassi e dalle scienze aziendalistiche.

In sintesi, le scelte gestionali saranno conformi ai criteri di corretta amministrazione – e quindi operate in modo diligente – allorché siano frutto di tutte quelle verifiche, cautele e indagini richieste dall'adozione delle scelte medesime. In caso contrario, tali scelte saranno del tutto arbitrarie e potranno comportare la responsabilità degli amministratori che le avranno adottate.

Dunque, le scelte gestionali saranno insindacabili in quanto, in una certa misura, le conseguenze siano prevedibili e preventivabili alla luce degli standard aziendalistici in materia di amministrazione della società.

Applicando tali principi alle valutazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, si può forse provare ad affermare che siano razionali (nel senso di conformi alle acquisizioni della scienza aziendalistica) e diligenti quelle compiute nel rispetto dei criteri di valutazione delle poste di bilancio stabiliti dal Codice Civile e dai principi contabili internazionali. Criteri e principi i quali, da un lato, sono improntati ai criteri generali di prudenza e continuità e, dall'altro lato, si traducono in una serie di prescrizioni dirette ad indicare i requisiti che gli amministratori – nel rispetto della loro discrezionalità tecnica – devono seguire nella valutazione delle poste di bilancio.

Ebbene, sembra si possa affermare che, laddove le valutazioni siano compiute nel rispetto di tali principi, e siano adeguatamente esplicitate, esse saranno coperte da insindacabilità e non implicheranno responsabilità, né sotto il profilo civile, né – si ritiene – sotto quello penale, degli amministratori.

Per contro, le valutazioni irrazionali (cioè difformi dalle regole di corretta amministrazione elaborate in ambito aziendalistico) ed immotivate potrebbero corrispondere a quei “fatti materiali” che – se rilevanti, oltre che mendaci – possono comportare la responsabilità ex art. 2621 c.c.

In altri termini, l'effettuare una valutazione irrazionale e non conforme agli standard aziendalistici di una posta di bilancio non si tradurrebbe in una scelta gestionale incensurabile, ma integrerebbe la mera rappresentazione di un fatto (materiale) non veritiero e pertanto punibile anche secondo la nuova fattispecie del reato di false comunicazioni sociali.

Un esempio può chiarire meglio il pensiero: è noto che il valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali il cui utilizzo è limitato nel tempo devono essere ammortizzate in ogni esercizio, in proporzione alla residua capacità di impiego. E la capacità residua di impiego del bene, rappresentata dai valori di ammortamento, costituisce certamente un fatto materiale. Ebbene, laddove la valutazione di tale fatto materiale, vale a dire l'attribuzione del valore di ammortamento, sia compiuta in modo razionale, esplicito e verificabile secondo le norme del Codice civile e dei principi contabili internazionali, non sarà censurabile. Di contro, laddove la valutazione sia effettuata al di fuori di tali criteri, essa si tradurrà in nient'altro che una falsa rappresentazione della effettiva capacità di impiego del bene, vale a dire nell'esposizione di un fatto materiale non veritiero, che laddove sia altresì rilevante (anche in relazione ad altri fatti materiali) potrebbe ricadere nella norma incriminatrice prevista dall'art. 2621 c.c.

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