Legittima la costituzione di società semplici di mero godimentoFonte: Trib. Roma , 8 novembre 2016
23 Dicembre 2016
Deve considerarsi legittima la costituzione di società semplici di mero godimento e, di conseguenza, va ammessa l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Tale tipologia di ente non trova espressa disciplina nell'art. 2248 c.c., ma assume rilevanza con ripetuti interventi del legislatore volti ad agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento: la normativa in questione, pur essendo di natura fiscale e finalità tipicamente antielusive, produce l'effetto di uno stabile radicamento della fattispecie “società di godimento” nell'ordinamento e importa quindi l'ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. |