Cancellazione dell’atto di pignoramento di quote sociali

La Redazione
10 Novembre 2016

L'ordine di cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del pignoramento di alcune quote sociali, disposta dal giudice ordinario con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., può essere eseguita dal conservatore immediatamente.

L'ordine di cancellazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del pignoramento di alcune quote sociali, disposta dal giudice ordinario con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., può essere eseguita dal conservatore immediatamente, non essendo tale eseguibilità impedita da alcuna disposizione normativa che imponga il passaggio in giudicato della pronuncia del tribunale (a differenza di quanto previsto per la cancellazione dell'ipoteca dall'art. 2884 c.c.).

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