Delibera di esclusione del socio

24 Marzo 2016

Qual è il dies a quo dell'efficacia della delibera di esclusione del socio di una società di persone qualora si specifichi l'efficacia immediata?

Qual è il dies a quo dell'efficacia della delibera di esclusione del socio di una società di persone qualora si specifichi l'efficacia immediata?

Nella disciplina delle società di persone per adottare la delibera di esclusione di un socio non è necessario siano consultati tutti i soci né che essi manifestino contestualmente la loro volontà in una delibera unitaria, ma basta raccogliere le singole volontà e che sia raggiunta la maggioranza. In proposito, l'art. 2287 c.c. stabilisce infatti che “l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso”, aggiungendo che “entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione”.

Nell'ipotesi in cui l'assemblea dei soci affermi che la delibera di esclusione abbia efficacia immediata si pone la questione sulla valenza del riferito termine di 30 giorni.

Il suddetto dispositivo potrebbe astrattamente essere interpretato considerando il termine dilatorio previsto come rispondente alla mera funzione di regolare le modalità dell'opposizione. In altre parole, il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso, di cui al primo comma dell'art. 2287 c.c., rappresenterebbe, secondo tale prospettiva, non già il momento di efficacia della delibera di esclusione, bensì solo il periodo entro il quale il socio escluso può impugnare l'atto, che sarebbe quindi immediatamente efficace.

Tuttavia, occorre ricordare che, secondo l'art. 12 delle preleggi, la norma giuridica deve essere innanzitutto interpretata in senso letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse". Di conseguenza, qualora “l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore (così, tra le tante, Cass. 26 gennaio 2012, n. 1111).

Nella fattispecie, il tenore letterale dell'art. 2287 c.c. è assolutamente inequivoco e per nulla ambiguo nell'indicare, proprio in base al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, che la delibera di esclusione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso, senza che tale termine possa esclusivamente rappresentare quello entro il quale il socio escluso possa impugnare l'atto.

Inoltre, è possibile giungere ad analogo risultato interpretativo considerando come evidente che la ratio dell'art. 2287 c.c. sia la tutela del socio escluso.

La dottrina è invero sul punto unanime nell'affermare che “a tutela del socio escluso l'art. 2287 stabilisce, come si è detto, che la deliberazione di esclusione ha effetto solo dopo che sia decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione. […] L'efficacia della delibera di esclusione è subordinata alla mancata opposizione del socio o alla mancata concessione della sospensione della delibera da parte del Giudice dell'opposizione stessa, la quale può essere proposta entro trenta giorni dalla data della comunicazione al socio” (così, ex multis, Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2011, pag. 140)

Ora, anche qualora si ritenesse che il tenore letterale dell'art. 2287 c.c. non fosse idoneo e adeguato alla finalità pratica rappresentata dalla tutela del socio escluso, ciò non potrebbe giammai autorizzare un'interpretazione apertamente contraria e antinomica rispetto alla lettera della disposizione.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “Il canone interpretativo della ricerca dell'intento del legislatore può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa”(così, tra le tante, Cass. 3 giugno 2011, n. 12136).

Certamente nella fattispecie non si ravvisa alcuna pur minima incompatibilità tra l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione – ossia, in ogni caso, l'efficacia dell'esclusione dopo il decorso dei 30 giorni dalla comunicazione - e il sistema normativo.

Inoltre, alla locuzione per cui la delibera di esclusione “ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio”, non può assegnarsi altro significato se non quello che la delibera sarà produttiva di effetti giuridici e quindi il socio non farà più parte della compagine sociale solo dopo 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

Se il legislatore avesse voluto conferire efficacia immediata alla delibera ne avrebbe previsto l'efficacia dalla data della comunicazione al socio escluso.

Viceversa, là dove il legislatore afferma “ha effetto decorsi trenta giorni” intende che la delibera è temporaneamente priva di effetto e incapace di produrre gli effetti giuridici da essa derivanti (ossia l'esclusione del socio), finché non sia decorso il termine previsto dalla legge.

Pertanto, qualora si ritenesse che la delibera di esclusione del socio esplichi i suoi effetti senza attendere i trenta giorni previsti dall'art. 2287 c.c., privandolo da subito del suo status di socio, si violerebbe palesemente sia il dato letterale della norma sia la ratio della stessa volta alla tutela del socio escluso.

Infatti, la Cassazione ha espressamente affermato che “la delibera di esclusione del socio diventa efficace dopo il decorso di trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato ove questi, nel predetto termine, non abbia proposto opposizione davanti al tribunale” (così, Cass. 26 gennaio 1976, n. 244).

Infine - posto che dalla delibera societaria non risulta alcuna espressa deroga all'art. 2287 c.c. -, vale sottolineare come non si possa comunque in via pattizia derogare al termine di trenta giorni previsto da tale norma, in quanto altrimenti si avrebbe una illegittima lesione del socio escluso. Invero, in proposito Codesta Suprema Corte si è pronunciata “escludendo l'immediata efficacia "contrattuale" dell'esclusione” (così, Cass. 28 maggio 1993, n. 5958).

Pertanto, anche qualora la delibera assembleare assegni immediata efficacia alla delibera di esclusione di un socio, questa avrà effetti comunque dopo 30 giorni dalla data della comunicazione al socio.

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