Start up innovative: il controllo dell’Ufficio del Registro sull’oggetto sociale

La Redazione
27 Marzo 2017

In tema di start up innovative, l'Ufficio del registro non è tenuto a compiere un controllo di merito sull'oggetto sociale della società che richieda l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; deve soltanto procedere a una verifica di regolarità formale dell'attestazione depositata.

In tema di start up innovative, l'Ufficio del registro non è tenuto a compiere un controllo di merito sull'oggetto sociale della società che richieda l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; deve soltanto procedere a una verifica di regolarità formale dell'attestazione depositata.

L'art. 25, comma 9, D.L. n. 179/2012 prevede che la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della società è attestata mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante, mentre il successivo comma 12 dispone che la start up innovativa è automaticamente iscritta, nella sezione speciale, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.

L'autocertificazione è, pertanto, condizione necessaria e normalmente sufficiente per l'iscrizione della start up innovativa: tuttavia, in caso di totale scostamento del profilo formale, relativo alla dichiarazione di possesso dei requisiti (nella specie relativi all'oggetto sociale) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso di tali requisiti, desumibile per tabulas) prevale l'aspetto sostanziale su quello dichiarativo.

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