Rilascio del DURC, in caso di sospensione dei pagamenti disposta dalla legge, per tutte le tipologie di concordato

La Redazione
11 Dicembre 2014

La disciplina di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) d.m. n. 279/2007, che prevede il rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in caso di sospensione dei pagamenti contributivi a seguito di disposizioni legislative, deve trovare applicazione per tutte le tipologie di concordato.

La disciplina di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) d.m. n. 279/2007, che prevede il rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in caso di sospensione dei pagamenti contributivi a seguito di disposizioni legislative, deve trovare applicazione per tutte le tipologie di concordato, (liquidatorio, in continuità, anche indiretta) ivi compreso il preconcordato, ex art. 161, comma 6, l. fall.

Gli artt. 51 e 168 l. fall. che sanciscono il divieto di pagamento di debiti pregressi, rispettivamente nel fallimento e nel concordato, costituiscono le “disposizioni legislative” che, ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 279/2007, obbligano gli enti ad emettere il DURC positivo anche in presenza di inadempienze.

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