Concordato con continuità aziendale. Trasferimento del ramo d’azienda e rapporti di lavoroFonte: Trib. Padova , 27 marzo 2014
03 Dicembre 2014
In caso di concordato con continuità aziendale che preveda l'affitto di un ramo d'azienda, l'Accordo con le Organizzazioni Sindacali stipulato ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis b-bis) della Legge n. 428/2009, diversamente, dall'accordo sindacale raggiunto ex comma 5 dell'art. 47, non può incidere in alcun modo sulla continuazione del rapporto di lavoro, né tantomeno sulla solidarietà tra cedente e cessionario previsti dall'art. 2112 commi 1 e 2 c.c., le uniche deroghe concesse sono quelle che incidano sulle modalità del rapporto di lavoro. |