Concordato con continuità aziendale. Trasferimento del ramo d’azienda e rapporti di lavoro

La Redazione
03 Dicembre 2014

È possibile derogare anche al contenuto dei primi due commi dell'art. 2112 c.c. solo previo accordo con il singolo lavoratore che sia stato stipulato ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c..

In caso di concordato con continuità aziendale che preveda l'affitto di un ramo d'azienda, l'Accordo con le Organizzazioni Sindacali stipulato ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis b-bis) della Legge n. 428/2009, diversamente, dall'accordo sindacale raggiunto ex comma 5 dell'art. 47, non può incidere in alcun modo sulla continuazione del rapporto di lavoro, né tantomeno sulla solidarietà tra cedente e cessionario previsti dall'art. 2112 commi 1 e 2 c.c., le uniche deroghe concesse sono quelle che incidano sulle modalità del rapporto di lavoro.
È possibile derogare anche al contenuto dei primi due commi dell'art. 2112 c.c. solo previo accordo con il singolo lavoratore che sia stato stipulato ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c.

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